Page 38 - Quaderno 2017-2
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Questo comporta l’assunzione di particolari rischi e spesso il
coinvolgimento in procedimenti penali per responsabilità colposa. Nel
nostro ordinamento è l’art. 43 del c.p. che definisce il reato colposo:
“Il delitto: è colposo, o contro l’intenzione, quando l 'evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di
negligenza, imprudenza e imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline".
Se ne deduce che possiamo individuare due tipi di colpa: generica e
specifica. La prima è collegata ai concetti di imprudenza, negligenza e
imperizia, mentre la seconda è dovuta alla inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o disciplina. Tra queste ultime fonti non sono però
contenute le regole del codice deontologico, la cui violazione
comporta sanzioni disciplinari. Allo stesso tempo però, molte di
queste regole riguardano comportamenti che, separatamente, sono
puniti anche a livello penale o civile, poiché incidono su beni protetti
della persona 24 . Casi di colpa specifica sono meno usuali, e si
configurano quando il soggetto agente abbia agito in violazione della
legge e si sia verificato un evento non voluto. Affinché si possa
dimostrare la colpa specifica non basta l’inosservanza della regola
cautelare, ma si deve dimostrare che quest’ultima mirava a proteggere
il bene giuridico proprio da quell’evento accaduto25.
Molto più ricorrenti sono i casi di colpa generica che riguardano la
violazione di:

24 Ad esempio: l’obbligo dell'aggiornamento professionale (art. l9 e 13); l’obbligo di segreto
professionale (art.l0); l’obbligo di informare il medico (art.33) ecc.
25 D’apollo L., La responsabilità del medico, Torino, Giappichelli, 2012.

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