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punibilità. Innanzitutto bisogna escludere i reati di pericolo, poiché
non si verifica alcun evento, e poi è necessario specificare che questo
obbligo non può pesare su tutti i cittadini, ma solo su quelli, detti
garanti, che devono impedire il verificarsi del fatto lesivo.
Naturalmente questi possono essere considerati responsabili solo se
viene dimostrato il nesso di causalità tra la loro condotta (omissiva) e
l’evento.
Questo principio è innanzitutto specificato nella Costituzione,
all’art.2715, che stabilisce che la responsabilità penale può derivare
solo da fatto proprio, nonché dall’art.40, 1° comma16, che afferma che
l’evento dannoso o pericoloso deve derivare da propria azione od
omissione. La domanda che però ne consegue è quali sono le
condizioni per le quali un determinato fatto lesivo possa essere
considerato una conseguenza di azione od omissione. La risposta
fornita dalla giurisprudenza risponde alla logica della conditio sine
qua non: la condotta del soggetto è una condizione necessaria per il
verificarsi dell’evento.
Tale espressione sta a significare che la condotta è causale rispetto
all’evento quando rappresenta una condizione senza la quale l’evento
non si fosse verificato. Per applicare questo principio è necessario che
il nesso di causalità sia confermato da leggi scientifiche 17. Queste
infatti provano l’esatta e regolare successione di accadimenti, e cioè
15 La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non è ammessa la pena di morte.
16 Art.40, 1°comma, c.p.: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione”.
17 Fiandaca., G, Musco., E. Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2010.
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