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questa ipotesi di causalità, che si pone in contrasto con l’orientamento
che si accontenta di “serie ed apprezzabili probabilità di successo”.
Decisiva, nel dirimere la situazione, è stata la Sentenza Franzese20 del
2002, che funge da collettore tra le due teorie. Secondo la Cassazione
per affermare la sussistenza della casualità, oltre a verificare il
coefficiente di probabilità, è necessario constatare se nel caso
concreto, secondo probabilità logica 21 , possa applicarsi quella
particolare legge statistica.
Qualora vi fosse il dubbio dell’esistenza della certezza processuale22,
la sentenza dovrebbe avere carattere assolutorio. La Sentenza
Franzese 23 afferma quindi il criterio della probabilità logica e
20 I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono:
A) La casualità può essere ravvisata quando alla stregua del giudizio controfattuale condotto
sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o
statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa
impeditiva dell`evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe
verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
B) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla
legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso
causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento
probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell`evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale”
o “probabilità logica”.
C) L’influenza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione
del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all”evidenza disponibile, sulla reale
efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori
interagenti nella produzione dell`evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio” ( Cass. Pen. Sez. U., l0.7, 2002).
21 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Parte generale. Zanichelli, Bologna, Zanichelli, 2010.
“La probabilità logica indica il grado di fondatezza logica o credibilità razionale con cui si
può sostenere che la legge statistica trovi applicazione anche nel caso singolo oggetto di
giudizio”.
22 È “processuale” quella certezza che si raggiunge mediante il ricorso a criteri di valutazione del
materiale probatorio relativo al caso di specie (c.d. evidenza disponibile), previsti
dall’ordinamento giuridico e, all’esito dei quali, si possa affermare che il rapporto causale sussiste
o meno in termini di "alto grado di credibilità razionale" o in termini di "elevata probabilità
logica".
23 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l’affermazione del nesso di causalità hanno
abbandonato le vecchia nozione di “serie ed apprezzabili possibilità di successo”, indicano, per
contro, l’obbligo di fare ricorso a diversi criteri logici di accertamento del nesso di causalità:
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