Page 23 - Quaderno 2017-2
P. 23

Inoltre bisogna considerate che, nel corso del tempo, lo stesso

concetto di salute, apparentemente semplice, ha vissuto diverse

evoluzioni. Prima esso era considerato come mero benessere fisico

mentre negli ultimi anni il concetto si è ulteriormente ampliato fino a

comprendere anche lo stato mentale e sociale della persona. Il rischio

che deriva da questa nuova definizione è quello di dar inizio ad una

pretesa alla guarigione per ogni alterazione psicofisica e quindi, in

caso di fallimento del medico, ad un aumento esponenziale delle

richieste risarcitorie.

Questa nuova idea di salute ha comportato il riconoscimento ai fini

risarcitori non solo del danno fisico ma anche di quello patrimoniale,

morale8, biologico9 ed esistenziale10.

    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
    qualsiasi altra restrizione della libertà personal, se non per atto motivato dall’autorità
    giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
     In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di
    pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
    quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
    quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
    E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte e restrizioni di
    libertà.
    La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
7 Art. 2 della Costituzione che recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
8 Il danno morale viene tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo causato
    dall’atto illecito; più precisamente viene identificato con la sofferenza, cioè con lo stato di
    prostrazione ed abbattimento provocato dall’evento dannoso.
    La giurisprudenza parla di “sofferenza psichica”, in riferimento al danno morale. Sembra,
    infatti, metterlo in relazione ad uno stato di tristezza causato dal trauma, che non sempre arriva
    ad alterare l’equilibrio interno dell’ Io e le modalità di relazionarsi con l’esterno.
    Questo tipo di danno non incide sulla salute psichica, ma direttamente sulla dignità umana,
    primo valore protetto dall’art. 2 della Costituzione.
9 Il danno biologico è inteso come una “lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-
    fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza
    negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
    indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sia capacità di produrre reddito” (art. 138
    del codice delle assicurazioni).
10 Il danno esistenziale nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta
    come un’alterazione, in senso peggiorativo del modo di essere di una persona nei suoi aspetti
    individuali e sociali.

                                                19
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28