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rigida: alla violazione delle misure di cautele previste corrispondeva
una condizione obiettiva di punibilità, parlando quindi di colpa
specifica. In altri termini, vi era una prospettiva rigida, in cui la colpa
era ricondotta alla regola del "versari in re illicita", non più
applicabile nella normativa attuale. La tesi odierna, in costante
evoluzione, ha fatto emergere una nuova figura di causalità da
impiegare nella responsabilità per colpa, che è in grado di unire
insieme quei fili molteplici e celati, che intercorrono tra condotta e
fatto lesivo, e che si pone in contrasto con la responsabilità fondata sul
"versari in re illicita". Contemporaneamente, i campi della
responsabilità per colpa si sono ampliati grandemente, fino a far
assumere alla colpa una importanza cruciale nelle vicende penali.

       V.2.1. Elementi introduttivi

L’articolo 3 della legge Balduzzi è fondamentale e centrale,
nell’analisi del tema, poiché tratta proprio della responsabilità civile e
penale del medico, e in particolare afferma che:
“L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In
tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all’articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento
del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo
periodo”.
L’articolo si sofferma sulla necessità di rispettare le linee guida fornite
dalla comunità scientifica, nonché obbliga il giudice anche a verificare

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