Page 76 - Quaderno 2017-2
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constatazione è importante in particolare per poter analizzare delle
problematiche che emergono dall’applicazione della legge Balduzzi e,
all’interno di questa, dell’articolo 3, comma 1.
I giudici di legittimità fin dalle prime pronunce sull’ articolo 3 della l.
n. 189/2012 si sono soffermati sulla distinzione tra colpa lieve e colpa
grave, ritenendo di trovarsi di fronte ad una ‘zona grigia’, vista anche
l’assenza di indicazioni da parte del legislatore.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte penale ritiene che
«L’art. 3 del d. l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, secondo
cui l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve,
non riguarda le ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza giacché
le suddette linee guida contengono solo regole di perizia» (Cass. pen.,
sez. IV, 23.4.2015, n.16944). Tale orientamento è stato confermato
anche da successive sentenze, come quella Pagano (Sez. IV,
11.3.2013, n. 11493), e Cantore (9.4.2013, n. 16237), per poi
consolidarsi (Sez. IV, 22.11.2013, n. 46753; 6.3.2014, n. 10929;
5.5.2014, n. 18430; 21.7.2014, n. 32109; 28.8.2014, n. 36347).
Nonostante questo, dalla lettura dell’art. 3 non risulta alcuna
limitazione (di esonero di responsabilità penale) all’imperizia, non
operando alcuna distinzione in merito alle forme della colpa, posto
che la valutazione in ordine alla sua “gravità” viene subordinata
esclusivamente all’osservanza delle linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica. L’introduzione di questo filtro
selettivo non trova alcun appiglio normativo nel dato testuale e, per un
verso sembra risentire dell’annoso dibattito sorto in relazione all’art.
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