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senso che potrebbe pur sempre essere riconosciuta la responsabilità
penale del medico per omicidio e lesioni personali che si sia attenuto
ad esse, ma ciò solo allorché invece avrebbe dovuto discostarsene in
ragione della peculiare situazione clinica del malato e questo non
abbia fatto per “colpa grave”, quando cioè la necessità di discostarsi
dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da
qualunque altro sanitario al posto dell'imputato. È noto che per aversi
colpa grave occorre che il medico si sia altamente discostato dallo
standard di agire dell’“agente modello”, avendo attenzione alle
peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto. Così, sotto il
primo profilo, non si potrà mancare di valutare la complessità,
l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le
informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione
data. Neppure si potrà trascurare la situazione nella quale il
terapeuta si sia trovato ad operare: l’urgenza e l’assenza di presidi
adeguati rendono infatti difficile anche ciò che astrattamente non è
fuori dagli standard. Così, sotto il profilo “soggettivo”, per
determinare la misura del rimprovero, bisognerà considerare le
specifiche condizioni dell'agente, cosicché, sulla base del principio
secondo cui tanto più è adeguato il soggetto all'osservanza della
regola tanto maggiore deve ritenersi il grado della colpa,
l’inosservanza della norma terapeutica avrà un maggiore disvalore
per un insigne specialista che per un comune medico generico. In
definitiva, potendosi configurare la “colpa grave” nel caso
dell'errore inescusabile, che trova origine o nella mancata
applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla
professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica
nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto

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