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l. n. 189/12 – è da qualificarsi come contrattuale. D’altra parte, la
presunzione di consapevolezza che si vuole assista l’azione del
legislatore impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente
inteso ricondurre una volta per tutte la responsabilità del medico
ospedaliero (e figure affini) sotto il solo regime della responsabilità
extracontrattuale escludendo così l’applicabilità della disciplina di cui
all’art. 1218 c.c. e così cancellando lustri di elaborazione
giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca
anziché il breve inciso in commento» (negli stessi termini, anche la
sentenza del tribunale milanese del 18.11.2014).

Questa ricostruzione della responsabilità civile del medico, che segue
l'oramai consolidata teoria del ‘contatto sociale’, resterebbe dunque
immutata in seguito all’entrata in vigore del decreto Balduzzi. Da tale
inquadramento della natura della responsabilità civile discendono
d'altra parte rilevanti conseguenze favorevoli al paziente-attore, tra le
quali la prescrizione decennale e la particolare conformazione
dell'onere della prova da inadempimento.

Non tutta la giurisprudenza però ha dato la stessa lettura alle
disposizioni contenuto nell’articolo 3. All’interno del Tribunale di
Milano si è registrata una diversa lettura, ritenendo invece che con la
Legge Balduzzi la responsabilità del medico ospedaliero torna ad
essere extracontrattuale, con conseguente insorgere di un contrasto
interpretativo. In particolare, nelle sentenze del 17 luglio e 2 dicembre
2014, il Trib. Milano, Sezione I, afferma che: «Il tenore letterale
dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore
conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli

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