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legittimità delle disposizioni. In particolare la la IV Sezione penale,
con la sentenza nr.16237 del 29 gennaio 2013 ha affermato che:
“L'art. 3 della L. 189/2012 abbia determinato la parziale abrogazione
delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni
sanitarie (nella fattispecie l'art.589 c. p. e l'art. 590 c.p.), poiché ha
escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve,
che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da
pratiche mediche virtuose purché esse siano accreditate dalla
comunità scientifica”. Con questa decisione la Cassazione ha rinviato
alla Corte d’Appello un atto che riguarda l’applicazione e gli effetti
sulle vicende penali in corso relative alla responsabilità del medico.
Nell’ipotesi specifica, la vicenda penale riguarda la sentenza di
condanna del Tribunale nei confronti di un chirurgo con l’accusa di
omicidio colposo, confermata successivamente anche in appello.
L’imputato decideva quindi di far ricorso in Cassazione, evidenziando
diversi problemi di legittimità in seguito all’emanazione dell’art. 3 del
decreto Balduzzi, che aveva comportato una abolitio criminis, se pur
parziale, per quelle condotte caratterizzate da colpa lieve e che
rientravano nei limiti imposti dalle linee guida e dalle buone pratiche
terapeutiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato
proprio in base a tale motivo e rinviava la causa al Giudice di merito
per riesaminare il caso determinato. Questa sentenza costituisce
un’importante cambiamento per tutta la categoria dei sanitari che
ormai di frequente si ritrovano coinvolti in vicende penali, spesso
infondate.

       Questa novità comporta comunque dei problemi interpretativi e
applicativi, poiché emergono numerosi dubbi di conformità alle
disposizioni costituzionali. Lo stesso tribunale di Milano si è espresso

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