Page 89 - Quaderno 2017-2
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La condotta rispettosa delle linee guida (non esclude ma) ‘attenua’
della responsabilità civile del medico. Il terzo periodo del comma 1
dell’art. 3 L. 189/12 statuisce che: «Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo»; la condotta di cui al primo
periodo consiste esattamente nella condotta del sanitario rispettosa
delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità
scientifica. Ne consegue che se l’esercente la professione sanitaria si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica, egli risponde civilmente sia per colpa lieve che per colpa
grave, tuttavia, nella determinazione del danno risarcire al paziente, il
giudice civile deve tenere conto del fatto che il sanitario si era attenuto
alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla scienza medica.

Dunque, il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche funziona
come causa di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve e
nel contempo come ‘attenuante’ della responsabilità civile, dando vita
ad una situazione abbastanza anomala. Tradizionalmente, infatti, la
colpa rileva sul piano civilistico ai fine dell’an debeatur e non del
quantum, ossia rileva come elemento costitutivo della responsabilità e
del diritto al risarcimento dei danni, non come criterio per determinare
la somma risarcibile.

       V.2.6. Problema di legittimità costituzionale

       Da quando la Legge Balduzzi è entrata in vigore, la Suprema
Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi in merito alla

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