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adempiuta quest'ultima condizione, la struttura è responsabile
contrattualmente del decesso del paziente nonostante costui sia
arrivato in condizioni disperate e siano stati rispettate le istruzioni
previste dalla normativa vigente.

Discorso diverso deve essere effettuato per la responsabilità del
medico. La giurisprudenza si è ampiamente occupata di comprendere
a che titolo risponde il singolo sanitario, che, all’interno di un ente
ospedaliero, si occupa di un paziente e gli arreca colposamente un
pregiudizio. Prima dell’introduzione dell’art. 3 l. 189/2012, l’indirizzo
giurisprudenziale pressoché unanime propendeva per la natura
contrattuale, da contatto sociale, della responsabilità del singolo
medico, a sua volta solidale con la responsabilità della struttura
sanitaria di appartenenza. Dopo l’introduzione della Legge Balduzzi,
gran parte dei giudici di merito hanno affermato che la riforma fa
salva tutta la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla natura
contrattuale, ovvero da inadempimento, che occorre riconoscere alla
responsabilità del medico, con conseguente piena applicazione dell’art.
1218 c.c.. Per il Tribunale di Rovereto, 29.12.2013, infatti, «il
legislatore non è intervenuto sulle fonti delle obbligazioni e, in
particolare, sull’art. 1173 c.c. il quale individua non solo il contratto e
l’atto illecito ma anche ogni atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico; anche le obbligazioni di fonte
legale (e non solo quelle di fonte contrattuale) sono disciplinate
dall’art. 1218 c.c. e, per effetto della legge istitutiva del servizio
sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) è configurabile un rapporto
obbligatorio di origine legale ogni qual volta un paziente si rivolga ad
una qualche struttura sanitaria appartenente al servizio per ricevere le

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