Page 80 - Quaderno 2017-2
P. 80
In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che
nell’applicazione dell'art. 3, con riferimento alle linee guida, è
necessario valutare le caratteristiche del soggetto o della comunità che
le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da
interessi economici condizionanti. Rilevano altresì il metodo dal quale
la guida è scaturita, nonché l'ampiezza e la qualità del consenso che si
è formato attorno alla direttiva. Ciò in quanto le linee guida
presentano varietà delle fonti, diverso grado di affidabilità, diverse
finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo
adeguamento al divenire del sapere scientifico. Alcuni documenti
provengono da società scientifiche, altri da gruppi di esperti, altri
ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie
di vario genere. La diversità dei soggetti e delle metodiche influenza
anche l'impostazione delle direttive: alcune hanno un approccio più
speculativo, altre sono maggiormente orientate a ricercare un punto di
equilibrio tra efficienza e sostenibilità; altre ancora sono espressione
di diverse scuole di pensiero che si confrontano e propongono
strategie diagnostiche e terapeutiche differenti. Tali diversità rendono
subito chiaro che, come si è accennato, per il terapeuta come per il
giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di
precostituita, ontologica affidabilità (sentenza Cass. pen., sez. IV, n.
16237/2013). Il rispetto delle best practices non basta però ad
escludere la penale responsabilità del medico. Passando all’osservanza
delle linee guida e delle prassi terapeutiche, Cass. pen., sez. IV, n.
9923/15 afferma: «L’articolo 3 della legge n. 189 del 2012, per come
costruita e come interpretata già da questa Corte, appare porre un
limite alla possibilità per il giudice di sancire la responsabilità del
medico che abbia rispettato le linee guida e le best practices: nel
76

