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cure de caso, indipendentemente dalla conclusione di un contratto in
senso tecnico». I giudici di merito, nell’accostare la responsabilità del
medico a quella per inadempimento, valorizzano il dato letterale della
norma, oltre ad esigenze di coerenza sistematica interna all’art. 3
comma 1 della legge Balduzzi. Nella seconda proposizione del citato
articolo, infatti, il richiamo all’art. 2043 c.c. è preceduto
dall'espressione “in tali casi”, ed è pertanto limitato espressamente ai
casi in cui il medico non risponde penalmente di colpa lieve per
essersi attenuto a linee guida accreditate, così come afferma la prima
proposizione dello stesso. Dunque, la portata necessariamente
circoscritta della disposizione in esame, preclude a priori l’effetto di
ricondurre in generale la materia della responsabilità medica
nell’alveo dell’illecito aquiliano. D’altra parte, si invoca la ratio
dell’art. 3, comma 1: il legislatore sarebbe stato infatti mosso
dall'intento di escludere espressamente la responsabilità penale e di
precisare che, tuttavia, resta fermo l’illecito civile, per cui il richiamo
all’art. 2043. c.c. si giustifica non per la volontà di qualificare come
extracontrattuale una responsabilità civile da tempo qualificata dalla
giurisprudenza come contrattuale ma, più semplicemente, perché
l'omologo civilistico della responsabilità penale, cui fa riferimento
l’art. 185 c.p., è senza dubbio la responsabilità extracontrattuale, non
quella contrattuale che riposa su distinti presupposti. Il riferimento
all’art. 2043 c.c. non sarebbe quindi imputabile a una mera ‘svista del
legislatore’, ma tuttalpiù a un fenomeno di ‘associazione concettuale’
tra illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e danno da reato ex art. 185 c.p..
Anche per Trib. Milano, Sezione V, n. 13574/2013: «La responsabilità
del medico ospedaliero – anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3
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