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diligenza, come nel caso in cui siano richieste prestazioni che
riguardino compiti particolarmente qualificanti. La precisazione, per
la quale non si riscontrano precedenti, non può ritenersi casuale ed
allude alla possibile sussistenza di fattispecie non univoche, in cui
viene in rilievo un’attività di spettanza del sanitario che potrebbe
qualificarsi come “qualificata”, ma al contempo afferisce più
all’accuratezza ed alla normale diligenza che alla perizia.

L’orientamento di legittimità dopo la pronuncia n. 47289/14 è tornato
a ritenere configurabile l’art. 3 solo ai casi di imprudenza (e non di
imprudenza e negligenza). Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto di
dover tracciare i confini tra l’imperizia e le altre forme di colpa,
proprio per cercare di superare tutte quelle decisioni che in presenza di
omessi approfondimenti diagnostici avevano configurato negligenza o
imprudenza (con negazione dell’applicazione della Balduzzi) piuttosto
(come sarebbe stato più corretto) che di imperizia.
A tale proposito per Cass. pen. n. 16944/15, l’imprudenza consiste
nella realizzazione di un’attività positiva che non si accompagni nelle
speciali circostanze del caso a quelle cautele che l’ordinaria esperienza
suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri
ed altrui; mentre rientra nella nozione di imperizia il comportamento
attivo od omissivo che si ponga in contrasto con le regole tecniche
dell’attività che si è chiamati a svolgere. Da queste premesse, per la
Corte correttamente era stata qualificata come “imprudente” la
condotta del sanitario imputato che, durante l’inserimento della guida
metallica di un catetere, aveva fatto un uso eccessivo – quindi
imprudente – della forza a fronte di una situazione di pervietà che
avrebbe dovuto indurre a modalità più prudenziali; mentre si sarebbe

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