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dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p.
nei confronti dei medici, avendo ristretto l'area del penalmente
rilevante individuata da questi ultimi ed avendo ritagliato
implicitamente due sottofattispecie, una che conserva natura penale,
caratterizzata dalla colpa grave, e l'altra divenuta penalmente
irrilevante, caratterizzata dalla colpa lieve».
Perché si abbia tale effetto parzialmente abrogativo, tale colpa lieve
deve collocarsi all’interno dell'area segnata da linee guida o da
virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla
comunità scientifica.
V.2.3. Problema di interpretazione: tipi e forme della colpa
In passato le vicende penali nei confronti dei sanitari erano
poche, ma con il passare il tempo il loro numero ha avuto un
sostanziale aumento. All’inizio la responsabilità per colpa del medico
veniva accertata solo per colpa grave, così come prescritto nell'articolo
2236 del codice civile. Con colpa grave si considerava quella dovuta
all’inescusabilità dell'errore o alla violazione dei principi base della
professione medica. Praticamente, il limite individuato era utilizzato
solo per la colpa per imperizia, cioè quella dovuta alla violazione della
"leges artis", mentre per valutare la negligenza e l'imprudenza
venivano utilizzati i classici parametri di severità. Seguendo questo
orientamento, le sentenze penali ammisero che, solo nei casi in cui il
sanitario si trovava ad affrontare difficoltà diagnostiche e terapeutiche,
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