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sanitario e paziente con specifico riguardo alla colpa professionale,
alla causalità e alla figura di garante del medico. In questo campo,
fondamentale è la "legge Balduzzi", cioè il decreto legge nr. 158 del
13 settembre 2012, titolato “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e
successivamente convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.

       Questa normativa, promossa dal Governo Monti, ha l’obiettivo
di definire, nei dettagli, la responsabilità professionale del medico ed
ha il merito di aver introdotto importanti novità:

   - l’introduzione dell’imputazione soggettiva, nonché la differenza
       tra colpa lieve e grave;

   - l’affermazione delle linee guida e delle virtuose pratiche
       terapeutiche, se sostenute dalla comunità scientifica;

   - la verifica del rispetto nella prestazione, da parte del medico,
       delle linee guida suggerite.

Per poter affrontare al meglio la normativa in questione, è opportuno
precisare la figura della colpa nell’ambito penale, la cui definizione è
alquanto nebulosa. Infatti, in particolare nell’ambito medico, tra il
comportamento del professionista e il danno causato vi è un periodo di
tempo piuttosto ampio, in cui vi è la possibilità che molte variabili
possano intervenire ed essere causa di conseguenze non volute. La
conoscenza di queste è molto difficile, ma è necessario che siano
individuate al fine determinare l’eventuale responsabilità del medico.
Vista la presenza di questi vuoti normativi, la funzione del giudice è
proprio quella di interpretare le norme per colmare queste lacune e
individuare una teoria che possa definire i criteri di imputazione
soggettiva. Prima dell’emanazione del Codice Rocco, o comunque
subito dopo, la dottrina adottava una definizione della colpa piuttosto

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