Page 94 - Quaderno 2017-2
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essendo “graziato dalla colpa lieve”. Allo stesso tempo, questa
   tensione verso la produzione delle stesse, funge da freno per
   l’innovazione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica.
   Secondo quanto sostenuto dal Tribunale, l’articolo “appare violare
   gli artt. 3 e 33 della Costituzione laddove garantiscono in modo
   equo e ragionevole le pari condizioni della libertà dell'arte, della
   scienza e del relativo insegnamento”.

3) L’articolo 3 della costituzione: violazione del principio di
   ragionevolezza e di uguaglianza.
   Nell’articolo in questione si fa riferimento a qualsiasi “esercente la
   professione sanitaria”, quindi non riguarda solo i medici ma tutti
   gli operatori sanitari (farmacisti, biologi, veterinari; psicologi etc.).
   Il Tribunale di Milano afferma che “(…..) la norma riguarda
   anche soggetti che non esercitano scelte terapeutiche e/o
   diagnostiche (estranei alla medicina legale) e soggetti che non
   hanno alcuna competenza diretta con la salute umana”. Con
   questa dichiarazione il Tribunale sottolinea “che il legislatore ha
   tradito, con l 'ambito soggettivo di applicabilità della norma, la
   stessa ratio di tutela della medicina difensiva, cioè di scelte
   terapeutiche e/o diagnostiche improntate al prudente
   allontanamento di un rischio penale e civile per reati contro la
   persona”. Per il Tribunale vi è una estensione, non motivata e
   smisurata, rispetto alla ratio “delimitando in modo quasi illimitato
   la non punibilità di una serie tanto vasta di ipotesi da non trovare
   una ragionevole spiegazione dell'esenzione di pena (comunque
   qualificata) nell'osservanza delle linee guida o delle buone prassi.

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