Page 94 - Quaderno 2017-2
P. 94
essendo “graziato dalla colpa lieve”. Allo stesso tempo, questa
tensione verso la produzione delle stesse, funge da freno per
l’innovazione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica.
Secondo quanto sostenuto dal Tribunale, l’articolo “appare violare
gli artt. 3 e 33 della Costituzione laddove garantiscono in modo
equo e ragionevole le pari condizioni della libertà dell'arte, della
scienza e del relativo insegnamento”.
3) L’articolo 3 della costituzione: violazione del principio di
ragionevolezza e di uguaglianza.
Nell’articolo in questione si fa riferimento a qualsiasi “esercente la
professione sanitaria”, quindi non riguarda solo i medici ma tutti
gli operatori sanitari (farmacisti, biologi, veterinari; psicologi etc.).
Il Tribunale di Milano afferma che “(…..) la norma riguarda
anche soggetti che non esercitano scelte terapeutiche e/o
diagnostiche (estranei alla medicina legale) e soggetti che non
hanno alcuna competenza diretta con la salute umana”. Con
questa dichiarazione il Tribunale sottolinea “che il legislatore ha
tradito, con l 'ambito soggettivo di applicabilità della norma, la
stessa ratio di tutela della medicina difensiva, cioè di scelte
terapeutiche e/o diagnostiche improntate al prudente
allontanamento di un rischio penale e civile per reati contro la
persona”. Per il Tribunale vi è una estensione, non motivata e
smisurata, rispetto alla ratio “delimitando in modo quasi illimitato
la non punibilità di una serie tanto vasta di ipotesi da non trovare
una ragionevole spiegazione dell'esenzione di pena (comunque
qualificata) nell'osservanza delle linee guida o delle buone prassi.
90

