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In definitiva anche sotto questo profilo si appalesa la violazione
dell'art.3 della Costituzione.
4) La tutela della persona offesa: violazione degli articoli 3, 24, 32
e 111 della Costituzione.
Per il Tribunale di Milano, l’articolo comporta una conseguenza
negativa per la persona offesa. Infatti, al di fuori del tipo di illecito
commesso nonché della lesione provocata dalla condotta del
sanitario che abbia agito con colpa lieve, la persona offesa non ha
alcun diritto di difesa a livello penale ma solo in sede civile in base
all'art. 2043 c.c..
5) Il principio di tassatività: considerazioni su Linee guida e
buone pratiche.
L’enunciazione sia delle linee guida sia delle buone pratiche è
caratterizzata da una rigidità tale da non permettere al giudice di
individuare i limiti dell’esimente. La definizione di linee guida,
secondo il Tribunale, è quella di “mere raccomandazioni per le
quali la legge non oflre alcun criterio di individuazione e
determinazione”. Inoltre non sono neanche identificate “le fonti
delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali
siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, di
valutazione delle esperienze professionali, quali siano i metodi di
verifica scientifica, e infine quale sia la pubblicità delle stesse per
diffonderle e per renderle conoscibili agli stessi sanitari (…)”.
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