Page 92 - Quaderno 2017-2
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ragionevolezza e di tassatività, sub specie del principio di legalità ex
artt. 3 e 25 comma 2 della Costituzione". Lo stesso Tribunale è ancora
in disaccordo riguardo il concetto stesso di colpa lieve, che è fornita
dalla Legge Balduzzi. Nella legislazione penale questa è valutata
come un grado della colpa che deve essere analizzato per qualificare la
pena, mentre nella Legge Balduzzi essa ha la funzione di esclusione
della punibilità. Far dipendere dalla definizione di colpa lieve tutte le
condotte illecite colpose commesse dai medici impone il bisogno di
definire dei criteri rigidi per circoscrivere l’area della punibilità: ecco
perché non sarebbe rispettato il principio di tassatività specificato
nell’articolo 25, 2° comma, della Costituzione. In sintesi il Tribunale
di Milano non condivide: l’espressione “non risponde penalmente per
colpa lieve”, perché considerata troppo generica e di conseguenza dà
spazio a interpretazioni contrastanti; l’assenza di una specificazione
del concetto di colpa lieve, che sarebbe dovuto avvenire mediante
“tassativi, determinati, precisi parametri normativi, primari o
subprimari, idonei a delimitare il discrimen della punibilità”; la
genericità e l’indeterminatezza, a livello normativo, delle linee guida,
che quindi non permettono sia ai giudici sia ai medici di circoscrivere
l’area della punibilità , poiché “non vengono specificate le fonti delle
linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le
procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, di valutazione
delle esperienze professionali, quali siano i metodi di verifica
scientifica, e infine quale sia la pubblicità delle stesse per diffonderle
e per renderle conoscibili agli stessi sanitari; cosi come per le prassi
non viene specificato il metodo di raccolta, come possa individuarsi la
“comunità scientifica” e se l'accreditamento debba provenire dalla
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