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CAPITOLO QUARTO
Il testimone minorenne
1. Il testimone minorenne nel processo penale italiano
Se tutti gli elementi esaminati fino ad ora hanno evidenziato l’importanza e la
delicatezza che caratterizzano la figura del testimone nel nostro sistema giudiziario, emerge
con ancor maggiore chiarezza quanto tali peculiarità contraddistinguano il testimone
minorenne. Proprio per far fronte a queste criticità, l’ordinamento accorda particolari tutele a
questa delicata figura, tanto da prevedere una procedura distinta e diversa da quella ordinaria,
sia per quanto riguarda il processo vero e proprio sia per quanto riguarda l’assunzione delle
informazioni durante le indagini preliminari.
Sebbene il nostro sistema processuale non preveda espressamente preclusioni in
relazione alla capacità a testimoniare in funzione dell’età del teste , secondo la Corte di
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Cassazione il dato anagrafico comunque incide sulla valutazione della testimonianza e,
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quindi, sull’attendibilità del teste.
Dell’argomento la Suprema Corte se ne era già occupata verso la metà dello scorso
secolo , affermando comunque che «Le testimonianze dei minori sono fonte legittima di
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prova: perciò l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere fondata anche sulle
dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire
meritevoli di fede».
Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo svincola la capacità a
testimoniare dall’età anagrafica, sebbene raccomandi una particolare attenzione alle opinioni
del teste minore in relazione all’età ed alla maturità.
La testimonianza del minore, quindi, ha lo stesso valore di quella di un adulto, salvo la
possibilità di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia dell’età evolutiva e, per i
soggetti di età inferiore ai quattordici anni, l’assenza dell’obbligo di prestare giuramento.
Uno dei principali problemi che emergono analizzando l’argomento è che nella
definizione di testimone minorenne rientrano tanto l’infante quanto l’adolescente, quindi sotto la
44 Cfr., a riguardo, l’art. 196 c.p.p., relativo alla capacità a testimoniare.
45 Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, n. 19789 del 28 febbraio 2003.
46 Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, 8 aprile 1958.
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