Page 74 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO QUARTO

                                                 Il testimone minorenne




               1.    Il testimone minorenne nel processo penale italiano


                     Se tutti  gli elementi esaminati fino ad  ora  hanno evidenziato l’importanza e la

               delicatezza che caratterizzano la figura del testimone nel nostro sistema giudiziario, emerge

               con ancor maggiore chiarezza quanto tali peculiarità contraddistinguano il testimone

               minorenne. Proprio per far fronte a queste criticità, l’ordinamento accorda particolari tutele a
               questa delicata figura, tanto da prevedere una procedura distinta e diversa da quella ordinaria,

               sia per quanto riguarda il processo vero e proprio sia per quanto riguarda l’assunzione delle

               informazioni durante le indagini preliminari.
                     Sebbene il nostro sistema processuale non preveda espressamente preclusioni in

               relazione alla capacità  a testimoniare in funzione dell’età del  teste , secondo la Corte di
                                                                                     44
               Cassazione   il dato anagrafico comunque incide sulla valutazione della testimonianza e,
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               quindi, sull’attendibilità del teste.

                     Dell’argomento la Suprema Corte se ne era già occupata verso la metà dello scorso
               secolo , affermando comunque che «Le testimonianze dei minori sono fonte legittima di
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               prova: perciò l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere fondata anche sulle

               dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire
               meritevoli di fede».

                     Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo svincola la capacità a

               testimoniare dall’età anagrafica, sebbene raccomandi una particolare attenzione alle opinioni

               del teste minore in relazione all’età ed alla maturità.

                     La testimonianza del minore, quindi, ha lo stesso valore di quella di un adulto, salvo la
               possibilità di avvalersi  dell’ausilio di un esperto in psicologia dell’età evolutiva e, per i

               soggetti di età inferiore ai quattordici anni, l’assenza dell’obbligo di prestare giuramento.

                     Uno dei principali problemi che emergono analizzando l’argomento è che nella
               definizione di testimone minorenne rientrano tanto l’infante quanto l’adolescente, quindi sotto la





               44   Cfr., a riguardo, l’art. 196 c.p.p., relativo alla capacità a testimoniare.
               45   Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, n. 19789 del 28 febbraio 2003.
               46   Cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III, 8 aprile 1958.

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