Page 76 - Quaderno 2017-12
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Normalmente l’incidente probatorio viene eseguito in un luogo provvisto di un vetro a

               specchio unidirezionale, ove il bambino viene condotto con lo psicologo e/o il giudice che
               conduce l’audizione, mentre le parti assistono al di là del vetro, fuori dalla vista del minore.

               Le parti concordano prima del compimento dell’atto gli argomenti da sottoporre al minore.

                     La legge  di ratifica della Convenzione di Lanzarote  prevede che polizia giudiziaria,
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                                                                           51
               magistrato del pubblico ministero e difensore, quando devono assumere sommarie
               informazioni da un minore, devono farlo  con l’ausilio di un esperto in psicologia o

               psichiatria infantile e procedere con audizione in modalità protetta; ma tale obbligo non vale

               per il giudice (il quale è tenuto, in base alla legge, solamente a farsi assistere da un esperto,

               senza specificare in modo chiaro ed inequivocabile cosa si intenda per  esperto  e per  farsi
               assistere; presumibilmente il risultato cui tende la norma è che il giudice riesca a capire se può

               fidarsi o meno della testimonianza del minore). Nel campo dell’audizione del minore, quindi,

               il contributo degli esperti diventa essenziale.
                     Sul ruolo del perito  nel contesto della  valutazione dell’idoneità  a testimoniare

               rappresenta una pietra miliare la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 7061, del 31 gennaio 2012,

               la quale rivaluta il ruolo dell’esperto attribuendogli il compito di esaminare l’«attitudine

               psicofisica del teste a  esporre le vicende in modo utile ed  esatto», attraverso un’indagine

               psicologica del soggetto relativa alla sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle
               con altre, di ricordarle, e di esprimerle in una visione complessa. Il perito, per fare ciò, deve

               dedicare particolare attenzione alle seguenti aree tematiche:

                     - acquisizione, anche con l’ausilio dei  genitori del minore, di accadimenti di vita

               quotidiana del  minore,  non direttamente collegati agli eventi oggetto di testimonianza  ma
               temporalmente contigui ad essi, al fine di valutare le capacità di memoria del teste;

                     - capacità di percezione del tempo e dell’orientamento spaziale;

                     - sviluppo linguistico del minore e capacità di comprensione verbale;

                     - livello di suggestionabilità;

                     - capacità di comprendere e distinguere stati mentali propri o altrui.

                     La stessa Sezione della Suprema Corte, con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n 121, dell’8
               marzo 2007, ribadisce inoltre l’influenza che sulla qualità della testimonianza possono avere

               alcuni elementi quali la ripetizione del ricordo e gli errori di memoria derivanti dalla tendenza alla

               distorsione e  dalla suggestionabilità, affermando che le  prime spontanee dichiarazioni  sono

               50   Legge n. 172 del 1° ottobre 2012.
               51   Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
                  siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

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