Page 75 - Quaderno 2017-12
P. 75
stessa definizione vengono ricomprese situazioni alquanto diverse tra di loro, che vanno
perciò analizzate e affrontate singolarmente.
Il legislatore ha previsto, per l’assunzione di testimonianze da parte di minori, una
procedura particolare, descritta dall’art. 498 del codice di rito . L’articolo in esame prevede
47
la possibilità di audizione dei minori, e che il loro racconto possa essere tenuto in
considerazione come prova testimoniale. Il minore, in base al dettato normativo, deve essere
sentito direttamente dal giudice, contrariamente a quanto previsto per l’audizione degli adulti
ai quali vengono rivolte domande dall’accusa e dalla difesa. Durante l’audizione, poi, qualora
il giudice valuti positivamente la serenità del teste e non ritenga esposta a pericolo la sua
tutela può, con ordinanza, proseguire l’esame secondo le forme ordinarie. Può inoltre
decidere di farsi assistere da un familiare del minore (qualora ovviamente i fatti oggetto del
processo non siano avvenuti all’interno della sfera familiare del minore) o da un esperto in
psicologia infantile. Lo psicologo, in questa situazione, ha il duplice ruolo di fornire supporto
psicologico al minore nel racconto, e di consentire un’efficace raccolta delle informazioni
utili a livello processuale. Tra gli altri obblighi previsti in capo al giudice, inoltre, vi è quello
stabilito dall’art. 499 del codice di procedura penale, già analizzato in precedenza, in virtù del
quale il presidente deve curare che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto
della persona, ed interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle
risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.
Ciò che inizialmente costituiva un grosso limite per le garanzie a tutela del minore sin qui
esaminate, è il fatto che esse fossero riferite solamente alla fase del dibattimento. Solamente
con l’emanazione della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stato possibile applicare tali
48
disposizioni a momenti del procedimento penale diversi dal dibattimento. La norma, infatti, ha
ampliato il ventaglio di ipotesi in cui è possibile ricorrere all’incidente probatorio per procedere
all’esame del testimone minorenne. Si è così costituito un procedimento probatorio
particolare, che consiste nell’audizione del minore in forma protetta, con tutte le cautele
necessarie ad assicurare la serenità del minore, in ragione delle sue peculiarità.
Grande importanza in qualità di garante è affidata al giudice, che decide
sull’ammissibilità dell’atto e sulle particolari modalità in cui deve essere condotto, in base alle
esigenze del minore .
49
47 Relativo all’esame diretto ed al controesame dei testimoni.
48 Recante norme contro la violenza sessuale.
49 Cfr. art. 398 c.p.p.
73

