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stessa definizione vengono ricomprese situazioni alquanto diverse  tra di loro, che vanno

               perciò analizzate e affrontate singolarmente.
                     Il legislatore  ha previsto, per l’assunzione di  testimonianze da  parte  di minori, una

               procedura particolare, descritta dall’art. 498 del codice di rito . L’articolo in esame prevede
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               la possibilità di audizione dei  minori, e che il loro racconto possa essere tenuto in

               considerazione come prova testimoniale. Il minore, in base al dettato normativo, deve essere
               sentito direttamente dal giudice, contrariamente a quanto previsto per l’audizione degli adulti

               ai quali vengono rivolte domande dall’accusa e dalla difesa. Durante l’audizione, poi, qualora

               il giudice valuti positivamente la serenità del teste e non ritenga esposta a pericolo la sua

               tutela può, con ordinanza, proseguire l’esame secondo le forme ordinarie. Può inoltre
               decidere di farsi assistere da un familiare del minore (qualora ovviamente i fatti oggetto del

               processo non siano avvenuti all’interno della sfera familiare del minore) o da un esperto in

               psicologia infantile. Lo psicologo, in questa situazione, ha il duplice ruolo di fornire supporto
               psicologico al minore  nel racconto, e di consentire un’efficace raccolta delle informazioni

               utili a livello processuale. Tra gli altri obblighi previsti in capo al giudice, inoltre, vi è quello

               stabilito dall’art. 499 del codice di procedura penale, già analizzato in precedenza, in virtù del

               quale il presidente deve curare che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto

               della persona, ed interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle
               risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.

                     Ciò che inizialmente costituiva un grosso limite per le garanzie a tutela del minore sin qui

               esaminate, è il fatto che esse fossero riferite solamente alla fase del dibattimento. Solamente
               con l’emanazione della  legge n. 66 del 15 febbraio 1996   è stato possibile applicare  tali
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               disposizioni a momenti del procedimento penale diversi dal dibattimento. La norma, infatti, ha

               ampliato il ventaglio di ipotesi in cui è possibile ricorrere all’incidente probatorio per procedere

               all’esame del testimone minorenne. Si è così costituito  un  procedimento probatorio

               particolare,  che  consiste  nell’audizione  del  minore  in  forma  protetta,  con  tutte  le  cautele
               necessarie ad assicurare la serenità del minore, in ragione delle sue peculiarità.

                     Grande importanza in qualità di garante è affidata al giudice, che decide

               sull’ammissibilità dell’atto e sulle particolari modalità in cui deve essere condotto, in base alle
               esigenze del minore .
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               47   Relativo all’esame diretto ed al controesame dei testimoni.
               48   Recante norme contro la violenza sessuale.
               49   Cfr. art. 398 c.p.p.

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