Page 29 - Quaderno 2017-12
P. 29

può accadere che vi sia stata una totale rimozione del ricordo, per cui il teste continua a

               rimandarsi alle contestazioni, dichiarando che se ha fatto determinate affermazioni durante le
               indagini, tali dichiarazioni corrispondono al vero, anche se in dibattimento non ricorda più

               nulla. Questo  sistema è comunque ritenuto dai tribunali sufficiente affinché il teste possa

               dichiarare che quanto  affermato in pendenza di indagini corrisponde al vero anche se

               considerando il tempo trascorso non è più in grado di riferire in  maniera dettagliata. In
               questo frangente può porsi il problema delle domande suggestive, poiché quando il teste non

               ha più il ricordo del fatto, e quindi si limita a richiamare quanto dichiarato all’epoca, ci si può

               insinuare con domande che possono essere suggestive, e quindi c’è bisogno di un attento

               vaglio del tribunale finalizzato ad evitare che il teste, che non ricorda più nulla, possa essere
               portato attraverso domande suggestive ad alterare quanto aveva precedentemente dichiarato.

                     In base alla mia esperienza il problema delle domande suggestive si pone comunque

               più durante la fase delle indagini che durante  le udienze dibattimentali, poiché durante il
               dibattimento c’è il controllo attento del tribunale, e la facoltà  di opposizione della

               controparte. Durante le indagini, invece, la polizia giudiziaria può porre domande suggestive al

               teste influenzandone le risposte e  questo,  come abbiamo visto,  ha ripercussioni  sul

               dibattimento perché magari il teste che rende una dichiarazione diversa riferisce che in sede di

               indagine non aveva capito la domanda, o che gli era stata posta in termini tali per cui l’aveva
               intesa in modo diverso rispetto a come gli viene fatta in dibattimento. Quindi il problema delle

               domande suggestive in dibattimento è strettamente correlato a come è stata fatta l’istruttoria

               nella fase delle indagini. Se l’istruttoria non è stata fatta in maniera corretta e attenta ai principi
               che il processo pone alla base dell’audizione del testimone, può avere gravi ripercussioni sul

               dibattimento. Nelle udienze dibattimentali in senso stretto però, il problema delle domande

               suggestive è più controllato e limitato, e il divieto viene certamente rispettato.


                     2) Il sistema della cross-examination riesce, secondo Lei, a garantire prima di tutto la tutela della

               dignità e della libertà morale del testimone senza per questo sacrificare la ricerca della “verità processuale”?

                     Sicuramente il rispetto della libertà e della dignità del testimone è assicurato; questo

               però non assicura che la verità processuale  corrisponda a quella storica. Riprendendo il
               concetto del tempo trascorso, infatti, potrebbero esserci delle circostanze determinanti che

               nella fase delle indagini non sono state sufficientemente scandagliate e approfondite, e che

               emergono invece durante la cross-examination come profili importanti sia per l’accusa sia per la

               difesa.


                                                             27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34