Page 29 - Quaderno 2017-12
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può accadere che vi sia stata una totale rimozione del ricordo, per cui il teste continua a
rimandarsi alle contestazioni, dichiarando che se ha fatto determinate affermazioni durante le
indagini, tali dichiarazioni corrispondono al vero, anche se in dibattimento non ricorda più
nulla. Questo sistema è comunque ritenuto dai tribunali sufficiente affinché il teste possa
dichiarare che quanto affermato in pendenza di indagini corrisponde al vero anche se
considerando il tempo trascorso non è più in grado di riferire in maniera dettagliata. In
questo frangente può porsi il problema delle domande suggestive, poiché quando il teste non
ha più il ricordo del fatto, e quindi si limita a richiamare quanto dichiarato all’epoca, ci si può
insinuare con domande che possono essere suggestive, e quindi c’è bisogno di un attento
vaglio del tribunale finalizzato ad evitare che il teste, che non ricorda più nulla, possa essere
portato attraverso domande suggestive ad alterare quanto aveva precedentemente dichiarato.
In base alla mia esperienza il problema delle domande suggestive si pone comunque
più durante la fase delle indagini che durante le udienze dibattimentali, poiché durante il
dibattimento c’è il controllo attento del tribunale, e la facoltà di opposizione della
controparte. Durante le indagini, invece, la polizia giudiziaria può porre domande suggestive al
teste influenzandone le risposte e questo, come abbiamo visto, ha ripercussioni sul
dibattimento perché magari il teste che rende una dichiarazione diversa riferisce che in sede di
indagine non aveva capito la domanda, o che gli era stata posta in termini tali per cui l’aveva
intesa in modo diverso rispetto a come gli viene fatta in dibattimento. Quindi il problema delle
domande suggestive in dibattimento è strettamente correlato a come è stata fatta l’istruttoria
nella fase delle indagini. Se l’istruttoria non è stata fatta in maniera corretta e attenta ai principi
che il processo pone alla base dell’audizione del testimone, può avere gravi ripercussioni sul
dibattimento. Nelle udienze dibattimentali in senso stretto però, il problema delle domande
suggestive è più controllato e limitato, e il divieto viene certamente rispettato.
2) Il sistema della cross-examination riesce, secondo Lei, a garantire prima di tutto la tutela della
dignità e della libertà morale del testimone senza per questo sacrificare la ricerca della “verità processuale”?
Sicuramente il rispetto della libertà e della dignità del testimone è assicurato; questo
però non assicura che la verità processuale corrisponda a quella storica. Riprendendo il
concetto del tempo trascorso, infatti, potrebbero esserci delle circostanze determinanti che
nella fase delle indagini non sono state sufficientemente scandagliate e approfondite, e che
emergono invece durante la cross-examination come profili importanti sia per l’accusa sia per la
difesa.
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