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attendibilità e capacità di ricordare del testimone, tempo trascorso tra evento e ascolto), ma,
come vale per le interviste investigative, gran parte dell’esito dipende da chi conduce l’esame.
Appare opportuno, a questo punto, riportare un’intervista concessa dalla Dottoressa
Rosalia Affinito, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, attraverso la quale traspare un’ottima analisi degli argomenti sino a
questo punto esaminati da un punto di vista privilegiato, che è quello di chi conduce
materialmente l’esame testimoniale in dibattimento.
1) In base alla Sua esperienza, in relazione in particolar modo alle dinamiche dibattimentali, ritiene
che il sistema processuale italiano sia realmente impermeabile alle “suggestioni della memoria”? Ritiene
idonea la disciplina relativa alle domande suggestive prevista dall’art. 499 c.p.p.?
Prima di arrivare a parlare della testimonianza in dibattimento, bisogna innanzitutto
considerare come sono state acquisite le dichiarazioni del testimone durante le indagini
preliminari, poiché in questa fase l’intervistatore è un ufficiale di polizia giudiziaria, mentre
nel dibattimento l’intervistatore è il magistrato del pubblico ministero. Ciò che talvolta
accade in dibattimento è che la domanda posta dal magistrato viene formulata in modo
diverso rispetto a come era stata formulata durante le indagini dall’investigatore, quindi il
testimone potrebbe trovarsi a dare risposte diverse o comunque un po’ divergenti rispetto a
quelle fornite in pendenza delle indagini, fornendo quindi una versione dei fatti in parte o in
tutto diversa da quella emersa durante le indagini. Tutto ciò dipende molto sia da come viene
posta la domanda in fase di indagine sia dal contesto in cui viene acquisita tale dichiarazione.
La suggestioni della memoria, comunque, sono un pericolo sempre presente, anche in
ragione del tempo che trascorre tra le indagini e il dibattimento. Questo lasso di tempo è
condizionato dai tempi del processo e quindi anche dalle diversificate dinamiche dei singoli
tribunali, con casi molto veloci e casi in cui il processo si svolge mediamente anche a
distanza di sei anni o più dai fatti. Quello che di solito avviene in udienza in questi casi è che
il teste dichiari di non ricordare quasi nulla, per cui si comincia ad utilizzare il sistema delle
contestazioni in ausilio alla memoria, che sono diverse dalle contestazioni in senso tecnico
(utilizzate per far emergere le divergenze tra quanto riferito in tribunale e quanto dichiarato
precedentemente durante le indagini). Una volta forniti al teste elementi circa le dichiarazioni
dallo stesso rese durante le indagini, può accadere che egli confermi e anzi arricchisca anche
il ricordo, magari perché in quel momento scatta qualcosa nella sua mente per cui il ricordo
emerge abbastanza nitido, mettendolo quindi nella possibilità di dettagliare i fatti, oppure
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