Page 28 - Quaderno 2017-12
P. 28

attendibilità e capacità di ricordare del testimone, tempo trascorso tra evento e ascolto), ma,

               come vale per le interviste investigative, gran parte dell’esito dipende da chi conduce l’esame.
                     Appare opportuno, a questo punto, riportare un’intervista concessa dalla Dottoressa

               Rosalia Affinito, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale

               Ordinario di Roma, attraverso  la quale traspare un’ottima analisi degli argomenti  sino a

               questo punto esaminati da un punto di vista privilegiato, che è  quello di chi conduce
               materialmente l’esame testimoniale in dibattimento.



                     1) In base alla Sua esperienza, in relazione in particolar modo alle dinamiche dibattimentali, ritiene

               che il  sistema processuale italiano sia realmente impermeabile alle  “suggestioni  della memoria”?  Ritiene
               idonea la disciplina relativa alle domande suggestive prevista dall’art. 499 c.p.p.?

                     Prima di arrivare a parlare della testimonianza in dibattimento, bisogna innanzitutto

               considerare  come  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  del  testimone  durante  le  indagini
               preliminari, poiché in questa fase l’intervistatore è un ufficiale di polizia giudiziaria, mentre

               nel dibattimento l’intervistatore è il magistrato del pubblico ministero.  Ciò che talvolta

               accade in dibattimento è che la domanda posta dal magistrato viene formulata in  modo

               diverso rispetto a come era stata formulata durante le indagini dall’investigatore, quindi il

               testimone potrebbe trovarsi a dare risposte diverse o comunque un po’ divergenti rispetto a
               quelle fornite in pendenza delle indagini, fornendo quindi una versione dei fatti in parte o in

               tutto diversa da quella emersa durante le indagini. Tutto ciò dipende molto sia da come viene

               posta la domanda in fase di indagine sia dal contesto in cui viene acquisita tale dichiarazione.
               La suggestioni della memoria, comunque,  sono un  pericolo  sempre presente, anche in

               ragione del tempo che trascorre tra le indagini e il dibattimento. Questo lasso di tempo è

               condizionato dai tempi del processo e quindi anche dalle diversificate dinamiche dei singoli

               tribunali,  con  casi  molto veloci e casi in cui il processo  si svolge  mediamente anche a
               distanza di sei anni o più dai fatti. Quello che di solito avviene in udienza in questi casi è che

               il teste dichiari di non ricordare quasi nulla, per cui si comincia ad utilizzare il sistema delle

               contestazioni in ausilio alla memoria, che sono diverse dalle contestazioni in senso tecnico

               (utilizzate per far emergere le divergenze tra quanto riferito in tribunale e quanto dichiarato
               precedentemente durante le indagini). Una volta forniti al teste elementi circa le dichiarazioni

               dallo stesso rese durante le indagini, può accadere che egli confermi e anzi arricchisca anche

               il ricordo, magari perché in quel momento scatta qualcosa nella sua mente per cui il ricordo

               emerge abbastanza  nitido, mettendolo quindi nella possibilità di dettagliare i fatti, oppure


                                                             26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33