Page 33 - Quaderno 2017-12
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È chiaro che dopo l’incidente probatorio il testimone non sarà chiamato a deporre anche

               in dibattimento; anzi la disciplina dell’incidente probatorio è stata modificata al punto che per i
               reati di violenza  sessuale e maltrattamenti, quando il  magistrato  del pubblico ministero fa

               richiesta di incidente probatorio, il giudice non può mai negarlo, è stato quindi quasi introdotto

               un obbligo normativo di procedere con queste modalità. Ciò ha comportato che i processi di

               questo  tipo di  solito si concludono con  riti alternativi  (in particolare  abbreviato o
               patteggiamento quando e possibile) poiché  all’incidente  probatorio partecipano anche  i

               difensori, i quali tendono pertanto a non scegliere il rito ordinario, salvo casi particolari. Infine

               questi processi hanno delle corsie preferenziali anche in ruolo di udienza, per cui vengono

               trattati in  maniera prioritaria rispetto agli altri. Alla luce di  ciò io ritengo che  per  questa
               particolare categoria di persone il pericolo di una vittimizzazione secondaria è  scongiurato,

               soprattutto quando vi  è una  buona rete di protezione anche  di servizi sociali, e strutture

               protette. È chiaro che comunque sono procedure mediante le quali si va a stravolgere la vita
               della  persona,  poiché  quella condotta in una  struttura protetta  non è una vita  semplice, e

               questo è  comunque un ulteriore  danno che  si aggiunge a quanto  già subito  dalla vittima,

               perché significa vivere sostanzialmente reclusi all’interno della comunità senza possibilità di

               uscire per questioni di sicurezza; e questa  situazione può protrarsi anche per mesi. Spesso

               accade, perciò, che alcune donne, soprattutto straniere che non hanno appoggi familiari qui in
               Italia, scappano dalle comunità protette e tornano dai propri mariti o compagni, perché la vita

               in comunità protetta rappresenta per loro un sacrificio ancora maggiore rispetto al convivere

               con  un  uomo che  magri le maltratta.  Ciò  fa  capire  che  anche  questa  soluzione  tutela  sì
               l’integrità fisica della persona, ma dal punto di vista psicologico è pesante. Questo, purtroppo,

               credo che sia però abbastanza inevitabile, e non legato alle dinamiche processuali, soprattutto

               quando interessato dalla vicenda criminale è l’ambito familiare e non esiste per la donna una

               rete familiare che possa supportarla. In questi casi la vittimizzazione secondaria è quasi una
               certezza, nel senso che ci sarà sicuramente un danno ulteriore, al di là del processo, perché la

               vita è stravolta, e anche se si riesce a salvaguardare l’incolumità fisica della vittima è difficile

               non andare ad intaccarne l’aspetto psicologico. Per quanto riguarda poi l’ipotesi di estendere

               questa disciplina ad altri casi, penso innanzitutto che è chiaro che ci sono altre categorie di
               soggetti deboli, come ad esempio  gli anziani  o le vittime  di estorsioni e quindi  dei reati di

               violenza. In questi particolari casi, forse, si potrebbe pensare a un sistema discrezionale per cui

               il  giudice, su  richiesta delle parti,  possa prendere misure  ad hoc,  fermo  restando che è già





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