Page 33 - Quaderno 2017-12
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È chiaro che dopo l’incidente probatorio il testimone non sarà chiamato a deporre anche
in dibattimento; anzi la disciplina dell’incidente probatorio è stata modificata al punto che per i
reati di violenza sessuale e maltrattamenti, quando il magistrato del pubblico ministero fa
richiesta di incidente probatorio, il giudice non può mai negarlo, è stato quindi quasi introdotto
un obbligo normativo di procedere con queste modalità. Ciò ha comportato che i processi di
questo tipo di solito si concludono con riti alternativi (in particolare abbreviato o
patteggiamento quando e possibile) poiché all’incidente probatorio partecipano anche i
difensori, i quali tendono pertanto a non scegliere il rito ordinario, salvo casi particolari. Infine
questi processi hanno delle corsie preferenziali anche in ruolo di udienza, per cui vengono
trattati in maniera prioritaria rispetto agli altri. Alla luce di ciò io ritengo che per questa
particolare categoria di persone il pericolo di una vittimizzazione secondaria è scongiurato,
soprattutto quando vi è una buona rete di protezione anche di servizi sociali, e strutture
protette. È chiaro che comunque sono procedure mediante le quali si va a stravolgere la vita
della persona, poiché quella condotta in una struttura protetta non è una vita semplice, e
questo è comunque un ulteriore danno che si aggiunge a quanto già subito dalla vittima,
perché significa vivere sostanzialmente reclusi all’interno della comunità senza possibilità di
uscire per questioni di sicurezza; e questa situazione può protrarsi anche per mesi. Spesso
accade, perciò, che alcune donne, soprattutto straniere che non hanno appoggi familiari qui in
Italia, scappano dalle comunità protette e tornano dai propri mariti o compagni, perché la vita
in comunità protetta rappresenta per loro un sacrificio ancora maggiore rispetto al convivere
con un uomo che magri le maltratta. Ciò fa capire che anche questa soluzione tutela sì
l’integrità fisica della persona, ma dal punto di vista psicologico è pesante. Questo, purtroppo,
credo che sia però abbastanza inevitabile, e non legato alle dinamiche processuali, soprattutto
quando interessato dalla vicenda criminale è l’ambito familiare e non esiste per la donna una
rete familiare che possa supportarla. In questi casi la vittimizzazione secondaria è quasi una
certezza, nel senso che ci sarà sicuramente un danno ulteriore, al di là del processo, perché la
vita è stravolta, e anche se si riesce a salvaguardare l’incolumità fisica della vittima è difficile
non andare ad intaccarne l’aspetto psicologico. Per quanto riguarda poi l’ipotesi di estendere
questa disciplina ad altri casi, penso innanzitutto che è chiaro che ci sono altre categorie di
soggetti deboli, come ad esempio gli anziani o le vittime di estorsioni e quindi dei reati di
violenza. In questi particolari casi, forse, si potrebbe pensare a un sistema discrezionale per cui
il giudice, su richiesta delle parti, possa prendere misure ad hoc, fermo restando che è già
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