Page 30 - Quaderno 2017-12
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A quel punto, però, il teste non è più in grado di rendere una dichiarazione attendibile,

               poiché non ricorda o ricorda male, e ciò comporta che la verità processuale possa essere
               difforme dalla realtà fattuale. Ciò non toglie, comunque, che la dignità del testimone venga

               rispettata e tutelata. Questo problema si pone in maniera più delicata per i reati che vedono

               coinvolti soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, ma in questi casi vi è un sistema

               processuale differenziato rispetto a quello ordinario,  perché  per determinati  tipi di reati
               (come violenza sessuale, violenza in  danno di minori,  o  reati che  maturano nell’ambito

               familiare ecc.) le norme tengono conto  della situazione di particolare debolezza del

               testimone e  del testimone-vittima. Se vi è un  testimone minore, ad esempio, le domande

               vengono rivolte solamente dal giudice che, previo accordo con le parti, può autorizzare che
               vengano poste anche dalle parti stesse. Vi deve essere comunque l’assistenza di un esperto in

               psichiatria infantile, quindi in casi  particolarmente delicati si possono  far  transitare  le

               domande attraverso l’esperto. Il testimone  minorenne  (o  anche  la vittima  di violenza
               sessuale, per esempio) inoltre, è  protetto  già dall’assunzione di informazioni, poiché

               l’audizione di  tali soggetti avviene in modalità protette,  nel senso che vengono prese

               particolari cautele come il non  mettere mai  in contatto  neanche visivo il testimone e

               l’imputato (o l’indagato in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari).

               Quindi per i reati per i quali ci può essere il problema di una maggiore lesione della dignità
               della persona, il codice prevede proprio un sistema differenziato  di acquisizione della

               testimonianza.


                     3) In altri ordinamenti, anche di paesi appartenenti all’Unione Europea, è permesso il ricorso al “lie

               detector” (macchina della verità) o ad altre forme di controllo delle deposizioni dei testimoni o a tecniche

               particolari che possano stimolare il ricordo di chi depone. Nel nostro Paese, invece, il ricorso a tali tecniche e

               strumenti è vietato anche qualora incontri il consenso del soggetto (artt. 64 e 128 c.p.p.). Giudica questa
               assoluta chiusura positiva o troppo rigida?

                     Il problema è legato al fatto che c’è un  certo sfavore da parte del legislatore nei

               confronti  di  queste  tecniche  perché  non  danno  una  sufficiente  affidabilità  scientifica.  Il

               divieto scaturisce dal fatto che la macchina della verità non è uno strumento che la comunità
               scientifica riconosce come affidabile al cento per cento. Anche le altre tecniche, come ad

               esempio la psicanalisi, non sono comunque tecniche pienamente  affidabili. Io ritengo

               positiva questa chiusura. A tal proposito mi viene in mente un processo in cui una donna, in

               sede di psicanalisi, aveva rievocato ricordi risalenti a molti anni prima, in particolare alla sua


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