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A quel punto, però, il teste non è più in grado di rendere una dichiarazione attendibile,
poiché non ricorda o ricorda male, e ciò comporta che la verità processuale possa essere
difforme dalla realtà fattuale. Ciò non toglie, comunque, che la dignità del testimone venga
rispettata e tutelata. Questo problema si pone in maniera più delicata per i reati che vedono
coinvolti soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, ma in questi casi vi è un sistema
processuale differenziato rispetto a quello ordinario, perché per determinati tipi di reati
(come violenza sessuale, violenza in danno di minori, o reati che maturano nell’ambito
familiare ecc.) le norme tengono conto della situazione di particolare debolezza del
testimone e del testimone-vittima. Se vi è un testimone minore, ad esempio, le domande
vengono rivolte solamente dal giudice che, previo accordo con le parti, può autorizzare che
vengano poste anche dalle parti stesse. Vi deve essere comunque l’assistenza di un esperto in
psichiatria infantile, quindi in casi particolarmente delicati si possono far transitare le
domande attraverso l’esperto. Il testimone minorenne (o anche la vittima di violenza
sessuale, per esempio) inoltre, è protetto già dall’assunzione di informazioni, poiché
l’audizione di tali soggetti avviene in modalità protette, nel senso che vengono prese
particolari cautele come il non mettere mai in contatto neanche visivo il testimone e
l’imputato (o l’indagato in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari).
Quindi per i reati per i quali ci può essere il problema di una maggiore lesione della dignità
della persona, il codice prevede proprio un sistema differenziato di acquisizione della
testimonianza.
3) In altri ordinamenti, anche di paesi appartenenti all’Unione Europea, è permesso il ricorso al “lie
detector” (macchina della verità) o ad altre forme di controllo delle deposizioni dei testimoni o a tecniche
particolari che possano stimolare il ricordo di chi depone. Nel nostro Paese, invece, il ricorso a tali tecniche e
strumenti è vietato anche qualora incontri il consenso del soggetto (artt. 64 e 128 c.p.p.). Giudica questa
assoluta chiusura positiva o troppo rigida?
Il problema è legato al fatto che c’è un certo sfavore da parte del legislatore nei
confronti di queste tecniche perché non danno una sufficiente affidabilità scientifica. Il
divieto scaturisce dal fatto che la macchina della verità non è uno strumento che la comunità
scientifica riconosce come affidabile al cento per cento. Anche le altre tecniche, come ad
esempio la psicanalisi, non sono comunque tecniche pienamente affidabili. Io ritengo
positiva questa chiusura. A tal proposito mi viene in mente un processo in cui una donna, in
sede di psicanalisi, aveva rievocato ricordi risalenti a molti anni prima, in particolare alla sua
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