Page 31 - Quaderno 2017-12
P. 31

infanzia, in base ai quali si dichiarava vittima di molestie sessuali da parte di un sacerdote.

               Solo durante e attraverso la psicanalisi la signora aveva richiamato questi ricordi. Vi è stato
               un processo che ha visto imputato il sacerdote, e che si è concluso  con l’assoluzione. Il

               motivo della decisione  del tribunale, in  sostanza, era l’inattendibilità  del ricordo affiorato

               dopo così tanto  tempo, ricordo  che poteva essere  legato a suggestioni della psicanalisi e

               quindi risultava non attendibile al punto da poter condannare l’imputato con una certezza
               che  andasse  oltre  ogni  ragionevole  dubbio .  Ritengo  quindi  che  fino  a  quando  non  si
                                                             22
               raggiungeranno delle  certezze scientifiche in merito all’utilizzo di queste tecniche di

               rievocazione e di ricordo o di accertamento della verità è bene che viga il divieto.


                     4) Tra i principali fattori che possono esercitare pressioni psicologiche sul testimone che si appresta a

               deporre in dibattimento (escludendo i casi di processi in materia di criminalità organizzata, in cui si può

               parlare di una pressione “sistemica”) vi è, soprattutto negli ultimi anni e nei processi maggiormente seguiti
               dall’opinione  pubblica, l’elemento non trascurabile della pressione mediatica. Crede che questo  ordine di

               elementi possa influire sulla serenità di chi va a deporre? La possibilità di procedere a porte chiuse ex art.

               472 c.p.p. è sufficiente ad arginare le potenziali minacce del fenomeno?

                     La possibilità di procedere a porte chiuse non è assolutamente sufficiente a contrastare

               tutte le pressioni mediatiche che subisce il testimone, soprattutto nei casi in cui l’opinione
               pubblica si interessa al processo. Il procedere a porte chiuse, infatti, garantisce solamente che

               non vi sia confusione in aula al momento della deposizione, e che il teste si possa sentire più

               libero di riferire sulle circostanze che conosce; ma è chiaro che le pressioni psicologiche
               esercitano il loro effetto prima che si celebri il processo, e non durante l’udienza.


               22   Il riferimento è quasi certamente al processo che è stato celebrato a Bolzano a carico di don Giorgio Carli,
                  sacerdote cattolico. La vicenda giudiziaria nacque nel 2003 con l’arresto (il 14 luglio) del sacerdote, che
                  venne accusato di pedofilia in seguito alle dichiarazioni di una parrocchiana. La donna affermava di aver
                  recuperato, durante alcune sedute di psicanalisi, dei ricordi relativi a degli abusi subiti da parte del prete tra
                  gli anni 1989 e 1994, quando lei aveva tra i nove ed i quattordici anni. Nel processo ebbero un ruolo
                  determinante tali ricordi della donna, affiorati in età adulta attraverso l’utilizzo di una tecnica di psicanalisi
                  non convenzionale, la distensione immaginativa, una tecnica che parte dal rilassamento fisico per ricreare le
                  medesime sensazioni fisiche dell’episodio da ricordare, aiutandone il recupero. Don Carli, che si è sempre
                  professato innocente, al termine del primo grado di giudizio (il 20 febbraio 2006) fu assolto; in sede di
                  appello (il 16 aprile 2008), però, fu condannato a sette anni e sei mesi di reclusione, ed infine la Suprema
                  Corte di Cassazione, durante il giudizio di legittimità (nel 2009), decretò la sopraggiunta prescrizione, con
                  l’obbligo però  di risarcire economicamente la donna.  Al risarcimento fu condannato il prete e, come
                  obbligati in solido, anche la parrocchia e la diocesi di Bolzano-Bressanone.
                  Il processo, al di là dell’esito, ebbe una forte eco mediatica, e fu seguito con particolare interesse dagli
                  studiosi e dalla successiva  giurisprudenza, poiché era  il primo caso in Italia in  cui una sentenza di
                  condanna (quella con cui  si concluse il processo d’appello) poggiava  le proprie motivazioni su  alcuni
                  ricordi della vittima emersi durante delle sedute di psicanalisi condotte con tecniche non convenzionali, e
                  che vide scontrarsi accusa e difesa proprio sul ruolo e sull’attendibilità di tali sogni/ricordi.


                                                             29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36