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infanzia, in base ai quali si dichiarava vittima di molestie sessuali da parte di un sacerdote.
Solo durante e attraverso la psicanalisi la signora aveva richiamato questi ricordi. Vi è stato
un processo che ha visto imputato il sacerdote, e che si è concluso con l’assoluzione. Il
motivo della decisione del tribunale, in sostanza, era l’inattendibilità del ricordo affiorato
dopo così tanto tempo, ricordo che poteva essere legato a suggestioni della psicanalisi e
quindi risultava non attendibile al punto da poter condannare l’imputato con una certezza
che andasse oltre ogni ragionevole dubbio . Ritengo quindi che fino a quando non si
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raggiungeranno delle certezze scientifiche in merito all’utilizzo di queste tecniche di
rievocazione e di ricordo o di accertamento della verità è bene che viga il divieto.
4) Tra i principali fattori che possono esercitare pressioni psicologiche sul testimone che si appresta a
deporre in dibattimento (escludendo i casi di processi in materia di criminalità organizzata, in cui si può
parlare di una pressione “sistemica”) vi è, soprattutto negli ultimi anni e nei processi maggiormente seguiti
dall’opinione pubblica, l’elemento non trascurabile della pressione mediatica. Crede che questo ordine di
elementi possa influire sulla serenità di chi va a deporre? La possibilità di procedere a porte chiuse ex art.
472 c.p.p. è sufficiente ad arginare le potenziali minacce del fenomeno?
La possibilità di procedere a porte chiuse non è assolutamente sufficiente a contrastare
tutte le pressioni mediatiche che subisce il testimone, soprattutto nei casi in cui l’opinione
pubblica si interessa al processo. Il procedere a porte chiuse, infatti, garantisce solamente che
non vi sia confusione in aula al momento della deposizione, e che il teste si possa sentire più
libero di riferire sulle circostanze che conosce; ma è chiaro che le pressioni psicologiche
esercitano il loro effetto prima che si celebri il processo, e non durante l’udienza.
22 Il riferimento è quasi certamente al processo che è stato celebrato a Bolzano a carico di don Giorgio Carli,
sacerdote cattolico. La vicenda giudiziaria nacque nel 2003 con l’arresto (il 14 luglio) del sacerdote, che
venne accusato di pedofilia in seguito alle dichiarazioni di una parrocchiana. La donna affermava di aver
recuperato, durante alcune sedute di psicanalisi, dei ricordi relativi a degli abusi subiti da parte del prete tra
gli anni 1989 e 1994, quando lei aveva tra i nove ed i quattordici anni. Nel processo ebbero un ruolo
determinante tali ricordi della donna, affiorati in età adulta attraverso l’utilizzo di una tecnica di psicanalisi
non convenzionale, la distensione immaginativa, una tecnica che parte dal rilassamento fisico per ricreare le
medesime sensazioni fisiche dell’episodio da ricordare, aiutandone il recupero. Don Carli, che si è sempre
professato innocente, al termine del primo grado di giudizio (il 20 febbraio 2006) fu assolto; in sede di
appello (il 16 aprile 2008), però, fu condannato a sette anni e sei mesi di reclusione, ed infine la Suprema
Corte di Cassazione, durante il giudizio di legittimità (nel 2009), decretò la sopraggiunta prescrizione, con
l’obbligo però di risarcire economicamente la donna. Al risarcimento fu condannato il prete e, come
obbligati in solido, anche la parrocchia e la diocesi di Bolzano-Bressanone.
Il processo, al di là dell’esito, ebbe una forte eco mediatica, e fu seguito con particolare interesse dagli
studiosi e dalla successiva giurisprudenza, poiché era il primo caso in Italia in cui una sentenza di
condanna (quella con cui si concluse il processo d’appello) poggiava le proprie motivazioni su alcuni
ricordi della vittima emersi durante delle sedute di psicanalisi condotte con tecniche non convenzionali, e
che vide scontrarsi accusa e difesa proprio sul ruolo e sull’attendibilità di tali sogni/ricordi.
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