Page 32 - Quaderno 2017-12
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Purtroppo anche con il dilagare di molti programmi televisivi si è arrivati al punto che

               il processo sostanzialmente si celebra in televisione prima ancora che nelle aule di giustizia
               (tali programmi ormai ricostruiscono la scena del crimine, convocano e intervistano i

               difensori degli imputati, gli esperti psicologi e i criminologi). Per questo andrebbe forse

               invocata l’introduzione di una normativa che vieti questo tipo di ricostruzioni prima che sia

               svolto il processo vero e proprio, perché è da lì che viene la pressione mediatica, e non certo
               dalla presenza di pubblico durante il  dibattimento. Il procedere a porte chiuse, inoltre,

               garantisce tranquillità e riservatezza per la persona offesa e per l’imputato più che per il teste,

               ed  assicura  uno  svolgimento  ordinato  dell’udienza,  ma  di  certo  non  mette  al  riparo  da

               eventuali pressioni mediatiche.


                     5)  Il nostro Paese,  conformandosi a quanto previsto dalle  Nazioni Unite prima e dal Consiglio

               Europeo poi, da qualche lustro pone particolare  attenzione alle vittime di reati, evitando la cd.
               “vittimizzazione secondaria” e garantendo assistenza alle vittime sotto diversi e variegati aspetti, prima di

               tutto a livello psicologico. Ritiene che un simile trattamento, con i dovuti adattamenti, debba essere destinato

               anche alle figure dei testimoni, almeno nei casi in cui questi appartengono alle fasce deboli già richiamate?

                     Per i soggetti appartenenti alle fasce deboli c’è già una disciplina particolare, che è stata

               anche implementata negli ultimi anni, per cui in caso di testimoni minorenni non si procede
               con l’escussione in sede di dibattimento se non nei casi di assoluta indispensabilità. Tra le

               altre fonti importanti in materia, poi, vi è anche la Convenzione di Lanzarote. Già durante la

               fase delle  indagini  preliminari la  polizia  giudiziaria,  nel raccogliere le dichiarazioni del
               testimone minorenne,  pone in essere delle cautele quali l’ausilio di esperti in psicologia

               infantile. Vi sono poi diversi protocolli tra le varie procure e gli ordini degli psicologi in virtù

               dei quali vi è sempre uno psicologo reperibile che possa procedere nell’immediatezza dei fatti

               ad assumere informazioni dal testimone minorenne  o dalla vittima di violenze  sessuali
               unitamente al magistrato del pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria. Per questo tipo di

               reati e per queste  categorie di  soggetti c’è  molta attenzione, tanto che  il legislatore ha

               recepito tutte le convenzioni internazionali. Sempre in virtù della disciplina particolare che

               stiamo analizzando, durante la fase delle indagini preliminari si tende a non assumere più
               volte informazioni dal  minore o comunque dalla vittima di violenza sessuale, ma lo si fa

               un’unica volta in sede di incidente probatorio e con le modalità dell’audizione protetta, in cui

               la testimonianza viene acquisita con particolari cautele (aule dedicate e vetri a specchio che

               possano impedire al teste o alla persona offesa di percepire la presenza di altre persone).


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