Page 32 - Quaderno 2017-12
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Purtroppo anche con il dilagare di molti programmi televisivi si è arrivati al punto che
il processo sostanzialmente si celebra in televisione prima ancora che nelle aule di giustizia
(tali programmi ormai ricostruiscono la scena del crimine, convocano e intervistano i
difensori degli imputati, gli esperti psicologi e i criminologi). Per questo andrebbe forse
invocata l’introduzione di una normativa che vieti questo tipo di ricostruzioni prima che sia
svolto il processo vero e proprio, perché è da lì che viene la pressione mediatica, e non certo
dalla presenza di pubblico durante il dibattimento. Il procedere a porte chiuse, inoltre,
garantisce tranquillità e riservatezza per la persona offesa e per l’imputato più che per il teste,
ed assicura uno svolgimento ordinato dell’udienza, ma di certo non mette al riparo da
eventuali pressioni mediatiche.
5) Il nostro Paese, conformandosi a quanto previsto dalle Nazioni Unite prima e dal Consiglio
Europeo poi, da qualche lustro pone particolare attenzione alle vittime di reati, evitando la cd.
“vittimizzazione secondaria” e garantendo assistenza alle vittime sotto diversi e variegati aspetti, prima di
tutto a livello psicologico. Ritiene che un simile trattamento, con i dovuti adattamenti, debba essere destinato
anche alle figure dei testimoni, almeno nei casi in cui questi appartengono alle fasce deboli già richiamate?
Per i soggetti appartenenti alle fasce deboli c’è già una disciplina particolare, che è stata
anche implementata negli ultimi anni, per cui in caso di testimoni minorenni non si procede
con l’escussione in sede di dibattimento se non nei casi di assoluta indispensabilità. Tra le
altre fonti importanti in materia, poi, vi è anche la Convenzione di Lanzarote. Già durante la
fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria, nel raccogliere le dichiarazioni del
testimone minorenne, pone in essere delle cautele quali l’ausilio di esperti in psicologia
infantile. Vi sono poi diversi protocolli tra le varie procure e gli ordini degli psicologi in virtù
dei quali vi è sempre uno psicologo reperibile che possa procedere nell’immediatezza dei fatti
ad assumere informazioni dal testimone minorenne o dalla vittima di violenze sessuali
unitamente al magistrato del pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria. Per questo tipo di
reati e per queste categorie di soggetti c’è molta attenzione, tanto che il legislatore ha
recepito tutte le convenzioni internazionali. Sempre in virtù della disciplina particolare che
stiamo analizzando, durante la fase delle indagini preliminari si tende a non assumere più
volte informazioni dal minore o comunque dalla vittima di violenza sessuale, ma lo si fa
un’unica volta in sede di incidente probatorio e con le modalità dell’audizione protetta, in cui
la testimonianza viene acquisita con particolari cautele (aule dedicate e vetri a specchio che
possano impedire al teste o alla persona offesa di percepire la presenza di altre persone).
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