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previsto che quando c’è un pericolo di condizionamento per il testimone si possa chiedere al
tribunale che l’audizione del teste avvenga non solo a porte chiuse ma con ulteriori cautele.
Tutto il discorso fatto finora, comunque, andrebbe poi contestualizzato anche rispetto
alla realtà sociale, perché ad esempio la realtà di contesti mafiosi o dove c’è una presenza
preponderante delle organizzazioni criminali è un discorso ben diverso da quelli che sono
contesti di città in cui tale presenza non è sistemica. Ovviamente, però, il legislatore detta
regole di carattere generale, non può certo tener conto delle singole condizioni particolari, ed è
per questo che ritengo che la disciplina attuale sia sufficientemente evoluta ed idonea ad evitare
la vittimizzazione secondaria, ma sempre e solo nel processo, mentre al di fuori di esso rimane
abbastanza inevitabile.
6) In relazione al testimone minorenne, giudica la tutela accordata a questa delicatissima figura dal
nostro codice di rito sufficiente e idonea a preservarne la dignità e la libertà morale?
Innanzitutto nella definizione di testimone minorenne rientra un ampio ventaglio di
ipotesi. Un conto è il testimone adolescente, un conto è l’infante. La definizione testimone
minorenne, quindi, risulta a mio parere eccessivamente generica. Ci si può infatti trovare di
fronte a testimoni di quattro o cinque anni chiamati a riferire su abusi sessuali subiti, magari
all’interno del contesto familiare, ed è un conto. Altro conto è il testimone adolescente, cioè
un soggetto con una personalità già abbastanza formata. Le tecniche di acquisizione della
testimonianza, quindi, sono diverse e non potrebbe essere altrimenti. Un testimone infante
va sentito in un certo modo, e le sue dichiarazioni vanno valutate in un determinato modo.
In tali casi si chiede sempre allo psicologo di fare un accertamento sull’attendibilità clinica
del racconto del bambino, che consiste nell’accertamento dell’assenza di patologie o
meccanismi psichici che possano influire sul ricordo, ed è diversa dall’attendibilità
processuale che viene stabilita solo dal giudice. Quindi a mio parere più che un problema di
dignità e libertà morale rispetto al testimone minorenne è opportuno porsi il problema
dell’accertamento dell’attendibilità delle dichiarazioni e di come deve avvenire l’intervista. È
sempre fonte di stress, per tutti, il dover essere ascoltato in un contesto estraneo, e quindi lo
è ancor di più per il minore. Proprio in virtù di ciò, e della differenziazione delle modalità di
audizione, i bambini (non gli adolescenti) possono anche essere intervistati in contesti a loro
conosciuti e familiari (ad esempio la scuola, se il minore ha un buon rapporto con la scuola),
soprattutto quando si tratta di reati intra-familiari, e quindi si preferisce lasciare il bambino in
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