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previsto che quando c’è un pericolo di condizionamento per il testimone si possa chiedere al

               tribunale che l’audizione del teste avvenga non solo a porte chiuse ma con ulteriori cautele.
                     Tutto il discorso fatto finora, comunque, andrebbe poi contestualizzato anche rispetto

               alla realtà sociale, perché ad  esempio la realtà  di contesti mafiosi o dove c’è una presenza

               preponderante  delle organizzazioni  criminali è  un discorso ben diverso da quelli che  sono

               contesti di città in cui tale presenza  non è sistemica. Ovviamente,  però, il legislatore detta
               regole di carattere generale, non può certo tener conto delle singole condizioni particolari, ed è

               per questo che ritengo che la disciplina attuale sia sufficientemente evoluta ed idonea ad evitare

               la vittimizzazione secondaria, ma sempre e solo nel processo, mentre al di fuori di esso rimane

               abbastanza inevitabile.


                     6) In relazione al testimone minorenne, giudica la tutela accordata a questa delicatissima figura dal

               nostro codice di rito sufficiente e idonea a preservarne la dignità e la libertà morale?
                     Innanzitutto  nella definizione di testimone  minorenne rientra un ampio ventaglio di

               ipotesi. Un conto è il testimone adolescente, un conto è l’infante. La definizione testimone

               minorenne, quindi, risulta a mio parere eccessivamente generica. Ci si può infatti trovare di

               fronte a testimoni di quattro o cinque anni chiamati a riferire su abusi sessuali subiti, magari

               all’interno del contesto familiare, ed è un conto. Altro conto è il testimone adolescente, cioè
               un soggetto con una personalità già abbastanza formata. Le tecniche di acquisizione della

               testimonianza, quindi, sono diverse e non potrebbe essere altrimenti. Un testimone infante

               va sentito in un certo modo, e le sue dichiarazioni vanno valutate in un determinato modo.
               In tali casi si chiede sempre allo psicologo di fare un accertamento sull’attendibilità clinica

               del racconto del bambino, che consiste nell’accertamento dell’assenza di patologie o

               meccanismi psichici che possano influire sul ricordo, ed è diversa dall’attendibilità

               processuale che viene stabilita solo dal giudice. Quindi a mio parere più che un problema di
               dignità e libertà  morale rispetto al testimone minorenne è  opportuno porsi il problema

               dell’accertamento dell’attendibilità delle dichiarazioni e di come deve avvenire l’intervista. È

               sempre fonte di stress, per tutti, il dover essere ascoltato in un contesto estraneo, e quindi lo

               è ancor di più per il minore. Proprio in virtù di ciò, e della differenziazione delle modalità di
               audizione, i bambini (non gli adolescenti) possono anche essere intervistati in contesti a loro

               conosciuti e familiari (ad esempio la scuola, se il minore ha un buon rapporto con la scuola),

               soprattutto quando si tratta di reati intra-familiari, e quindi si preferisce lasciare il bambino in





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