Page 27 - Quaderno 2017-12
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In questo scontro assumono grande importanza le deposizioni testimoniali, ciascuna

               delle quali può portare elementi a favore dell’una o dell’altra parte.  L’esame testimoniale,
               quindi, a differenza dell’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, vede

               coinvolti più  soggetti,  e si svolge  secondo regole ben precise. Il  già citato art. 194 c.p.p.,

               stabilendo l’oggetto e i limiti della testimonianza, fornisce una cornice di riferimento oltre la

               quale l’esame non può essere esteso. Tale cornice comprende i fatti oggetto di prova e lascia
               fuori la moralità dell’imputato. In  sede dibattimentale i testimoni vengono esaminati

               attraverso il meccanismo della cross-examination , in cui il teste viene sottoposto a quattro tipi
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               di esame: esame diretto, controesame, riesame e interrogatorio del giudice. Ogni parte del processo ha

               facoltà di chiedere l’esame di uno o più testimoni . Il presidente del tribunale autorizza le
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               citazioni, e quindi si procede con l’esame dei testimoni. L’esame diretto è quello condotto

               dalla parte stessa (difesa o accusa) che ha citato il testimone; il controesame è invece quello

               che conduce l’altra parte; mentre con il riesame l’iniziativa torna alla prima parte; ed infine
               l’interrogatorio del giudice ha lo scopo di approfondire eventuali  aspetti di interesse e

               chiarire concetti e circostanze che possono rivelarsi determinanti.

                     Di assoluto rilievo  per l’esame è l’art. 499 c.p.p., che ne detta le regole. In base al

               dettato normativo, le domande poste al testimone devono riguardare fatti specifici, ma vi è

               una sostanziale differenza tra l’esame condotto dalla parte che ha citato il teste  ed il
               controesame: nel primo sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte, mentre

               nel secondo, al contrario, la controparte è legittimata ad utilizzare qualunque strategia

               psicolinguistica,  escluse le domande nocive  già richiamate,  per  mettere in dubbio la
               testimonianza resa e la tenuta logica della tesi sostenuta dalla parte avversa.

                     Ciò significa che la parte che  conduce il controesame  ha a  disposizione ulteriori

               strumenti oltre alla mera comunicazione verbale, come la mimica, la retorica, e tutte le altre

               componenti che sono alla base dell’ars oratoria. Arbitro di questo conflitto di abilità
               dialettiche tra le parti è il giudice, che vigila sulla pertinenza delle domande, sulla genuinità

               delle risposte, sulla lealtà dell’esame e  sulla correttezza delle contestazioni, intervenendo

               quando le parti, nel condurre l’esame, non rispettano i canoni dettati dal codice.

                     L’assunzione della prova dichiarativa, parallelamente alle interviste  che hanno luogo
               durante le indagini preliminari, può essere influenzata da molte variabili (età, personalità,






               20   Previsto e disciplinato dagli artt. 496, 468, 499 e 500 del c.p.p.
               21   Cfr. art. 468 c.p.p.

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