Page 27 - Quaderno 2017-12
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In questo scontro assumono grande importanza le deposizioni testimoniali, ciascuna
delle quali può portare elementi a favore dell’una o dell’altra parte. L’esame testimoniale,
quindi, a differenza dell’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, vede
coinvolti più soggetti, e si svolge secondo regole ben precise. Il già citato art. 194 c.p.p.,
stabilendo l’oggetto e i limiti della testimonianza, fornisce una cornice di riferimento oltre la
quale l’esame non può essere esteso. Tale cornice comprende i fatti oggetto di prova e lascia
fuori la moralità dell’imputato. In sede dibattimentale i testimoni vengono esaminati
attraverso il meccanismo della cross-examination , in cui il teste viene sottoposto a quattro tipi
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di esame: esame diretto, controesame, riesame e interrogatorio del giudice. Ogni parte del processo ha
facoltà di chiedere l’esame di uno o più testimoni . Il presidente del tribunale autorizza le
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citazioni, e quindi si procede con l’esame dei testimoni. L’esame diretto è quello condotto
dalla parte stessa (difesa o accusa) che ha citato il testimone; il controesame è invece quello
che conduce l’altra parte; mentre con il riesame l’iniziativa torna alla prima parte; ed infine
l’interrogatorio del giudice ha lo scopo di approfondire eventuali aspetti di interesse e
chiarire concetti e circostanze che possono rivelarsi determinanti.
Di assoluto rilievo per l’esame è l’art. 499 c.p.p., che ne detta le regole. In base al
dettato normativo, le domande poste al testimone devono riguardare fatti specifici, ma vi è
una sostanziale differenza tra l’esame condotto dalla parte che ha citato il teste ed il
controesame: nel primo sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte, mentre
nel secondo, al contrario, la controparte è legittimata ad utilizzare qualunque strategia
psicolinguistica, escluse le domande nocive già richiamate, per mettere in dubbio la
testimonianza resa e la tenuta logica della tesi sostenuta dalla parte avversa.
Ciò significa che la parte che conduce il controesame ha a disposizione ulteriori
strumenti oltre alla mera comunicazione verbale, come la mimica, la retorica, e tutte le altre
componenti che sono alla base dell’ars oratoria. Arbitro di questo conflitto di abilità
dialettiche tra le parti è il giudice, che vigila sulla pertinenza delle domande, sulla genuinità
delle risposte, sulla lealtà dell’esame e sulla correttezza delle contestazioni, intervenendo
quando le parti, nel condurre l’esame, non rispettano i canoni dettati dal codice.
L’assunzione della prova dichiarativa, parallelamente alle interviste che hanno luogo
durante le indagini preliminari, può essere influenzata da molte variabili (età, personalità,
20 Previsto e disciplinato dagli artt. 496, 468, 499 e 500 del c.p.p.
21 Cfr. art. 468 c.p.p.
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