Page 24 - Quaderno 2017-12
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Già nel periodo a cavallo tra XVI e XVII secolo, Francesco Bacone affermava:
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«Quando l’intelletto abbia adottato un’opinione, questa riconduce a sé a sostegno e conferma
ogni altra cosa, e anche qualora sul versante opposto possano ritrovarsi un gran numero e
peso di esempi, questi vengono disprezzati e negletti, o altrimenti posti a latere, e infine
respinti cosicché la grave e perniciosa predeterminazione che ne consegue assicura il
permanente indiscusso del primitivo convincimento».
È fondamentale, quindi, che chi indaga abbia una visione quanto più oggettiva e
distaccata dei fatti, rimanendo pronto a vagliare tutte le informazioni ed ipotesi disponibili.
Si intuisce subito che attraverso quello che potremmo definire come un effetto butterfly,
anche piccole ed incolpevoli disattenzioni o scelte inappropriate nella gestione del rapporto
con il testimone possano avere ripercussioni importanti non tanto ai fini della validità
processuale dell’atto, quanto alla sua effettiva utilità in termini di giustizia.
Per far fronte alle criticità esposte vi sono molteplici tecniche volte sia ad aumentare
l’affidabilità e la ricchezza di dettagli nei resoconti di vittime e testimoni, sia ad individuare
eventuali fallacie e contraddizioni presenti nei racconti. Tali procedure si incentrano
prevalentemente sull’uso di specifiche strategie conversazionali e maieutiche, ma il progresso
tecnologico negli ultimi anni ha permesso di utilizzare anche sistemi fotografici per la
riproduzione della scena del crimine, creando piattaforme multimediali all’interno delle quali il
teste muove il proprio resoconto. Un esempio interessantissimo è costituito dal sistema della
realtà immersiva messo a punto dal Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. . Questo
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innovativo sistema consente di vagliare l’attendibilità del testimone attraverso una
riproduzione virtuale del suo resoconto, che evolve man mano che vengono immesse nuove
informazioni e si modifica in base a queste. L’operatore di polizia, in pratica, riesce a muoversi
nella realtà risultante dalle dichiarazioni del testimone ed ha la possibilità di vagliare ogni
singola dichiarazione circa l’evento. Tale sistema, però, risulta utilissimo solamente ai fini
investigativi, poiché in dibattimento non può essere utilizzato, potendo potenzialmente
sortire l’effetto di forzare il resoconto testimoniale, dal momento che il teste potrebbe
modificare le proprie dichiarazioni in base a quello che man mano emerge dalla realtà
immersiva.
17 Filosofo, giurista e politico inglese, (Londra 22 gennaio 1561 - 9 aprile 1626).
18 Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
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