Page 182 - Quaderno 2017-12
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sentenza per valutare la regolarità dell’accordo tra le parti anche in relazione al rapporto capo

               di imputazione/fatto concreto può accedere  alla lettura della comunicazione di notizia di
               reato.  È necessaria l’acquisizione del fascicolo delle indagini, laddove il giudice rilevi

               autonomamente la possibilità di una definizione di non doversi procedere per particolare

               tenuità del fatto, con accordo delle parti ma non necessariamente per loro iniziativa . Come
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               abbiamo prima sottolineato, a differenza del passato, attualmente il giudice, con la sentenza
               ex art. 469 cpv. c.p.p., ha il potere di emettere una sentenza di merito;   il punto è che se da un

               lato, la normativa attribuisce all’interprete criteri negativi ed oggettivi per escludere la tenuità

               del fatto, dall’altro, in merito ai criteri positivi e soggettivi, rimanda ai criteri di cui all’art. 133,

               comma 1, c.p., che non emergono solo dal capo di imputazione e dal certificato del casellario
               giudiziale, ma debbono essere approfonditi nel merito (basti pensare alla specie, ai mezzi,

               all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, alla gravità del danno o al

               pericolo cagionato alla persona offesa  dal reato ed all’intensità  del dolo o al grado  della
               colpa). Ecco allora che il giudice, nella fase preliminare ex art. 469 c.p.p., non è in grado,

               come sottolineato dal Tribunale, di poter rispondere a tutte le domande di merito che l’art.

               131-bis c.p. impone per una corretta applicazione dell’istituto della particolare tenuità. Tali

               lacune possono essere colmate attraverso l’applicazione analogica delle altre ipotesi previste

               dal  c.p.p.  che più si avvicinano all’istituto in commento come, ad esempio, l’istituto del
               patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p. che richiede l’acquisizione del fascicolo del pubblico

               ministero ai fini della decisione. “Per tutti i motivi sopra delineati, pertanto, questo giudice

               ha acquisito, per l’utilizzabilità, il fascicolo del Pubblico Ministero ed ha potuto procedere
               alla ricostruzione dell’intera vicenda, secondo tutti i parametri richiesti dall’art. 131-bis c.p., sì

               da pervenire alla conclusione di ritenere di speciale tenuità i fatti per cui si procede nei

               confronti  dell’imputato” .  In relazione alla  tenuità  del  fatto,  per  ciò  che riguarda  la
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               responsabilità dell’ente, emerge un ulteriore onere di modifica della struttura della CNR per

               la  polizia  giudiziaria.  Laddove  si  profili  una  possibile  responsabilità  dell’ente,  a  maggior
               ragione oggi la polizia giudiziaria deve integrare la comunicazione di notizia di reato con un

               ulteriore, e particolarmente approfondito, capitolo sulla responsabilità amministrativa

               dell’azienda, in modo da offrire al pubblico ministero tutti gli elementi utili; anche laddove il
               reato-base su cui si procede a carico della persona persa rientrare potenzialmente il principio

               applicativo della particolare tenuità del fatto.


            105   È quanto emerge dalla sentenza della Sezione II Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015 applicativa
               del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
            106   Sentenza della Sezione II, Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015.

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