Page 182 - Quaderno 2017-12
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sentenza per valutare la regolarità dell’accordo tra le parti anche in relazione al rapporto capo
di imputazione/fatto concreto può accedere alla lettura della comunicazione di notizia di
reato. È necessaria l’acquisizione del fascicolo delle indagini, laddove il giudice rilevi
autonomamente la possibilità di una definizione di non doversi procedere per particolare
tenuità del fatto, con accordo delle parti ma non necessariamente per loro iniziativa . Come
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abbiamo prima sottolineato, a differenza del passato, attualmente il giudice, con la sentenza
ex art. 469 cpv. c.p.p., ha il potere di emettere una sentenza di merito; il punto è che se da un
lato, la normativa attribuisce all’interprete criteri negativi ed oggettivi per escludere la tenuità
del fatto, dall’altro, in merito ai criteri positivi e soggettivi, rimanda ai criteri di cui all’art. 133,
comma 1, c.p., che non emergono solo dal capo di imputazione e dal certificato del casellario
giudiziale, ma debbono essere approfonditi nel merito (basti pensare alla specie, ai mezzi,
all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, alla gravità del danno o al
pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ed all’intensità del dolo o al grado della
colpa). Ecco allora che il giudice, nella fase preliminare ex art. 469 c.p.p., non è in grado,
come sottolineato dal Tribunale, di poter rispondere a tutte le domande di merito che l’art.
131-bis c.p. impone per una corretta applicazione dell’istituto della particolare tenuità. Tali
lacune possono essere colmate attraverso l’applicazione analogica delle altre ipotesi previste
dal c.p.p. che più si avvicinano all’istituto in commento come, ad esempio, l’istituto del
patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p. che richiede l’acquisizione del fascicolo del pubblico
ministero ai fini della decisione. “Per tutti i motivi sopra delineati, pertanto, questo giudice
ha acquisito, per l’utilizzabilità, il fascicolo del Pubblico Ministero ed ha potuto procedere
alla ricostruzione dell’intera vicenda, secondo tutti i parametri richiesti dall’art. 131-bis c.p., sì
da pervenire alla conclusione di ritenere di speciale tenuità i fatti per cui si procede nei
confronti dell’imputato” . In relazione alla tenuità del fatto, per ciò che riguarda la
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responsabilità dell’ente, emerge un ulteriore onere di modifica della struttura della CNR per
la polizia giudiziaria. Laddove si profili una possibile responsabilità dell’ente, a maggior
ragione oggi la polizia giudiziaria deve integrare la comunicazione di notizia di reato con un
ulteriore, e particolarmente approfondito, capitolo sulla responsabilità amministrativa
dell’azienda, in modo da offrire al pubblico ministero tutti gli elementi utili; anche laddove il
reato-base su cui si procede a carico della persona persa rientrare potenzialmente il principio
applicativo della particolare tenuità del fatto.
105 È quanto emerge dalla sentenza della Sezione II Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015 applicativa
del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
106 Sentenza della Sezione II, Penale del Tribunale di Bari del 4 maggio 2015.
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