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Altro punto è la  concessione  “automatica”  delle attenuanti  generiche per stato di

               incensuratezza, anche se solo formale e cartaceo, automatismo di prassi che il codice penale
               proibisce. “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può

               essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma” . Nei
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               reati predatori di maggiore allarme sociale l’azzeramento tombale delle aggravanti produce

               un effetto di  svuotamento radicale del capo di imputazione. Questo, unito allo sconto
               ulteriore di un  terzo per patteggiamento  o  rito abbreviato crea effetti rilevantissimi sulla

               dosimetria della pena. Ulteriore elemento sono le così dette “residenzialità facili”, concesse

               dai comuni a soggetti dediti al delinquere seriale. Sono garanzia di fatto di azzeramento del

               pericolo di fuga che è uno dei tre pilastri delle ordinanze cautelari, a sua volta garanzia di
               fatto  di  affievolimento  del  pericolo  di  reiterazione  per  presunto  inserimento  sociale  del

               soggetto  indagato.  Andiamo  a  vedere  ora  nello  specifico  come  questa  politica  si  va  ad

               intersecare con l’istituto in esame.


               1.2  La particolare tenuità nei reati predatori

                     La modifica sostanziale e procedurale sulla tenuità del fatto è stata presentata come una

               positiva innovazione finalizzata ad affrontare i reati cosiddetti  “bagatellari”,  ossia di

               modestissima entità, allo scopo, come abbiamo visto, di deflazionare il sistema processuale,
               evitando che episodi banali come la famosa ipotesi di un furto di una mela in un

               supermercato vada ad ingolfare inutilmente le udienze penali. Il tutto doveva limitari, in base

               alle previsioni, a dichiarazioni di non doversi procedere per fatti assolutamente modesti e
               trascurabili. L’esperienza storica di questi ultimi decenni  ha, però, insegnato che  tutte le

               innovazioni normative, al di la dei buoni propositi che ne sono alla base, vanno poi calate, in

               fase di applicazione,  nella realtà del quotidiano.  È  proprio in  tale ambito che, queste

               innovazioni, spesso sortiscono effetti diversi rispetto a quanto prospettato in sede teorica.
               Cosi sembra essere anche per la  modifica  sulla tenuità  del fatto, innovazione in realtà

               abbastanza sottovalutata, fino ad  oggi, in  molti ambienti; tra cui  quello della polizia

               giudiziaria. Infatti, si è assistito ad un panorama di prime notizie di applicazioni di pronunce

               su tale nuovo principio che non riguardano affatto solo questioni “minime” e “marginali”,
               ma vanno ad incidere su ipotesi di reato e comportamenti che poi alla fine, se diventano

               seriali, rischiano di creare una giurisprudenza in negativo su tutta una serie di fattispecie





            103   Art. 62-bis ultimo comma.

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