Page 177 - Quaderno 2017-12
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Altro punto è la concessione “automatica” delle attenuanti generiche per stato di
incensuratezza, anche se solo formale e cartaceo, automatismo di prassi che il codice penale
proibisce. “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può
essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma” . Nei
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reati predatori di maggiore allarme sociale l’azzeramento tombale delle aggravanti produce
un effetto di svuotamento radicale del capo di imputazione. Questo, unito allo sconto
ulteriore di un terzo per patteggiamento o rito abbreviato crea effetti rilevantissimi sulla
dosimetria della pena. Ulteriore elemento sono le così dette “residenzialità facili”, concesse
dai comuni a soggetti dediti al delinquere seriale. Sono garanzia di fatto di azzeramento del
pericolo di fuga che è uno dei tre pilastri delle ordinanze cautelari, a sua volta garanzia di
fatto di affievolimento del pericolo di reiterazione per presunto inserimento sociale del
soggetto indagato. Andiamo a vedere ora nello specifico come questa politica si va ad
intersecare con l’istituto in esame.
1.2 La particolare tenuità nei reati predatori
La modifica sostanziale e procedurale sulla tenuità del fatto è stata presentata come una
positiva innovazione finalizzata ad affrontare i reati cosiddetti “bagatellari”, ossia di
modestissima entità, allo scopo, come abbiamo visto, di deflazionare il sistema processuale,
evitando che episodi banali come la famosa ipotesi di un furto di una mela in un
supermercato vada ad ingolfare inutilmente le udienze penali. Il tutto doveva limitari, in base
alle previsioni, a dichiarazioni di non doversi procedere per fatti assolutamente modesti e
trascurabili. L’esperienza storica di questi ultimi decenni ha, però, insegnato che tutte le
innovazioni normative, al di la dei buoni propositi che ne sono alla base, vanno poi calate, in
fase di applicazione, nella realtà del quotidiano. È proprio in tale ambito che, queste
innovazioni, spesso sortiscono effetti diversi rispetto a quanto prospettato in sede teorica.
Cosi sembra essere anche per la modifica sulla tenuità del fatto, innovazione in realtà
abbastanza sottovalutata, fino ad oggi, in molti ambienti; tra cui quello della polizia
giudiziaria. Infatti, si è assistito ad un panorama di prime notizie di applicazioni di pronunce
su tale nuovo principio che non riguardano affatto solo questioni “minime” e “marginali”,
ma vanno ad incidere su ipotesi di reato e comportamenti che poi alla fine, se diventano
seriali, rischiano di creare una giurisprudenza in negativo su tutta una serie di fattispecie
103 Art. 62-bis ultimo comma.
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