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criminose le quali, apparentemente secondarie, sono poi invece ipotesi penalmente rilevanti e

               di più ampio respiro; con conseguenze imprevedibili.
                     Sorge infatti il rischio  che una  serie di sentenze omogenee, su alcuni specifici punti

               comportamentali, possano poi ingenerare in intere categorie di soggetti la convinzione che

               comunque, al di la dei sofismi giuridici sulla natura della non punibilità tecnico/giuridica,

               possano essere tradotti nel concetto che se commettono un determinato fatto non avranno
               ripercussioni,  e dunque nel principio pratico che riusciranno a  “farla franca”. Se tali

               convinzioni vanno ad incidere su una serie di reati spia, che poi sono propedeutici ad altre

               situazioni criminogene, allora il problema diventa rilevante. Se prendiamo ad esempio il reato

               c.d. di dichiarazioni di  false generalità , abbiamo già  assistito ad una serie di pronunce
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               applicative del principio in esame in ordine a tale reato. Apparentemente, ad una sommaria

               lettura  del titolo del reato, si potrebbe dedurre che si  tratta di un’ipotesi minore in sede

               penale. Ma poi, nella  realtà concreta delle cose, è abbastanza differente. Fenomeni di
               diffusione della criminalità, in materia di prostituzione o traffico di sostanze stupefacenti, nei

               segmenti finali, trovano da sempre nelle false generalità un filone comportamentale standard

               e continuativo. Ma,  come abbiamo visto sopra,  dobbiamo prendere atto che, in questo

               momento storico, esiste sul nostro territorio, una realtà di criminalità predatoria, soprattutto

               di matrice straniera, che produce effetti devastanti sulla sicurezza pubblica, sul patrimonio
               privato, ma anche  spesso, sull’incolumità personale dei cittadini.  Il caso delle tristemente

               note “rapine in villa”, che poi si trasformano spesso in omicidi efferati dei presenti in casa, fa

               parte  di  questo  temibile  segmento  criminale che imperversa  sul  nostro  paese.  Vista  la
               composizione di questa forma di aggregazione criminale, composta come detto da cittadini

               stranieri riuniti in  bande flessibili, nella strutturazione  stessa del  gruppo  e

               nell’interscambiabilità dei ruoli interni anche al gruppo familiare, con la conseguenza che è

               sempre più difficile in  sede  di indagini di  polizia giudiziaria, operare  identificazioni certe
               sull’esatta identità e fisionomia  dei partecipanti a tali azioni delittuose. Storicamente,

               qualunque  tipo  di  criminalità  straniera  operante sul  nostro  territorio  ha  sempre  teso a

               mascherare la propria  attività  e  la  propria  identità  personale  fornendo  all’autorità  false

               generalità. La criminalità predatoria in esame ha fatto di questa strategia un punto di forza
               per nascondere le proprie reali identità e, dunque, agire indisturbata sul territorio come veri e

               propri fantasmi inafferrabili.  E per questo che le innovazione  normative vanno sempre

               raffrontate con la realtà quotidiana, calate nel contesto ambientale.


            104   Art. 496 c.p., “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.

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