Page 178 - Quaderno 2017-12
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criminose le quali, apparentemente secondarie, sono poi invece ipotesi penalmente rilevanti e
di più ampio respiro; con conseguenze imprevedibili.
Sorge infatti il rischio che una serie di sentenze omogenee, su alcuni specifici punti
comportamentali, possano poi ingenerare in intere categorie di soggetti la convinzione che
comunque, al di la dei sofismi giuridici sulla natura della non punibilità tecnico/giuridica,
possano essere tradotti nel concetto che se commettono un determinato fatto non avranno
ripercussioni, e dunque nel principio pratico che riusciranno a “farla franca”. Se tali
convinzioni vanno ad incidere su una serie di reati spia, che poi sono propedeutici ad altre
situazioni criminogene, allora il problema diventa rilevante. Se prendiamo ad esempio il reato
c.d. di dichiarazioni di false generalità , abbiamo già assistito ad una serie di pronunce
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applicative del principio in esame in ordine a tale reato. Apparentemente, ad una sommaria
lettura del titolo del reato, si potrebbe dedurre che si tratta di un’ipotesi minore in sede
penale. Ma poi, nella realtà concreta delle cose, è abbastanza differente. Fenomeni di
diffusione della criminalità, in materia di prostituzione o traffico di sostanze stupefacenti, nei
segmenti finali, trovano da sempre nelle false generalità un filone comportamentale standard
e continuativo. Ma, come abbiamo visto sopra, dobbiamo prendere atto che, in questo
momento storico, esiste sul nostro territorio, una realtà di criminalità predatoria, soprattutto
di matrice straniera, che produce effetti devastanti sulla sicurezza pubblica, sul patrimonio
privato, ma anche spesso, sull’incolumità personale dei cittadini. Il caso delle tristemente
note “rapine in villa”, che poi si trasformano spesso in omicidi efferati dei presenti in casa, fa
parte di questo temibile segmento criminale che imperversa sul nostro paese. Vista la
composizione di questa forma di aggregazione criminale, composta come detto da cittadini
stranieri riuniti in bande flessibili, nella strutturazione stessa del gruppo e
nell’interscambiabilità dei ruoli interni anche al gruppo familiare, con la conseguenza che è
sempre più difficile in sede di indagini di polizia giudiziaria, operare identificazioni certe
sull’esatta identità e fisionomia dei partecipanti a tali azioni delittuose. Storicamente,
qualunque tipo di criminalità straniera operante sul nostro territorio ha sempre teso a
mascherare la propria attività e la propria identità personale fornendo all’autorità false
generalità. La criminalità predatoria in esame ha fatto di questa strategia un punto di forza
per nascondere le proprie reali identità e, dunque, agire indisturbata sul territorio come veri e
propri fantasmi inafferrabili. E per questo che le innovazione normative vanno sempre
raffrontate con la realtà quotidiana, calate nel contesto ambientale.
104 Art. 496 c.p., “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.
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