Page 176 - Quaderno 2017-12
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Fermo restando che le sentenze e le ordinanze giurisdizionali vanno rispettate, e fermo

               restando ogni principio in ordine all’equilibrato ricorso alla carcerazione preventiva della
               quale non si può fare un abuso né può diventare una anticipazione sostanziale di pena come

               garanzia per l’indagato, nel contempo però appare anche maturo il tempo per una riflessione

               pacata e realistica sulle motivazioni giuridiche che portano a  tali situazioni nonché sulle

               possibili  relative  conseguenze  anche  in ordine a  situazioni  di  realtà  criminogene ormai
               radicate nel tessuto sociale con grave e giustificato allarme sociale. Il punto da affrontare è

               perché avvengono tecnicamente quelle che ormai l’opinione pubblica e la stampa qualificano

               come “scarcerazioni facili”, e che sono poi alla base del dibattuto problema delle “porte girevoli”

               in carcere; ossia detenuti che entrano ed escono in poche ore dagli istituti penitenziari. La
               domanda che molti si fanno è se servano leggi più severe per i fatti più gravi e allarmanti. A

               mio modesto avviso le norme attuali sono perfettamente idonee e sufficienti per operare una

               forte azione di prevenzione e repressione dei crimini anche più efferati. Il problema spesso è,
               invece, relativo alla interpretazione  delle stesse leggi, soprattutto procedurali,  e su  questo

               punto  ormai c’è dibattito ed è importante fare una apposita  riflessione. Proprio sulla

               interpretazione delle norme procedurali e sostanziali si assiste ad una prevalenza delle prassi

               seriali. Troppo  spesso in questo delicato e fondamentale  settore il “codice così fan tutti”

               prevale sulla esatta e puntuale lettura del testo di legge e, soprattutto, della  ratio legis.    Il
               problema deriva da vari punti di distorta interpretazione  delle norme  procedurali, e

               sostanziali, come prassi diffusa. Lo stato di “incensuratezza” fittizio, cioè che sul certificato

               penale non risulta registrata alcuna condanna precedente, anche se magari stanno commettendo
               delitti seriali con condanne ripetitive già maturate a loro carico in primo e secondo grado di

               giudizio, anche dopo  reati  seriali, sono garanzia di fatto  di concessione  del beneficio della

               sospensione condizionale della pena a sua volta garanzia di fatto di concessione di attenuanti

               generiche e soprattutto di scarcerazione immediata. Come è noto, nel nostro sistema processuale
               una condanna non viene registrata sul certificato penale prima che essa diventi definitiva. In

               questa mora di circa tre anni i soggetti delinquono in modo seriale, e poi allo scadere del triennio

               vanno via all’estero, lasciando un “avviamento aziendale di tipo criminale/predatorio” ad amici e

               parenti che  chiamano in loco in un turnover  senza fine. Proprio in merito a  tale questione  si
               espresse,  già  molti anni fa, la giurisprudenza:  “In  tema  di  sospensione  condizionale  della  pena,  la

               presunzione  che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati  non deriva, come effetto automatico,

               dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale” .
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            102   Corte di Cassazione, Sezione II Penale sentenza del 6 aprile 1991, n. 3851.

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