Page 176 - Quaderno 2017-12
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Fermo restando che le sentenze e le ordinanze giurisdizionali vanno rispettate, e fermo
restando ogni principio in ordine all’equilibrato ricorso alla carcerazione preventiva della
quale non si può fare un abuso né può diventare una anticipazione sostanziale di pena come
garanzia per l’indagato, nel contempo però appare anche maturo il tempo per una riflessione
pacata e realistica sulle motivazioni giuridiche che portano a tali situazioni nonché sulle
possibili relative conseguenze anche in ordine a situazioni di realtà criminogene ormai
radicate nel tessuto sociale con grave e giustificato allarme sociale. Il punto da affrontare è
perché avvengono tecnicamente quelle che ormai l’opinione pubblica e la stampa qualificano
come “scarcerazioni facili”, e che sono poi alla base del dibattuto problema delle “porte girevoli”
in carcere; ossia detenuti che entrano ed escono in poche ore dagli istituti penitenziari. La
domanda che molti si fanno è se servano leggi più severe per i fatti più gravi e allarmanti. A
mio modesto avviso le norme attuali sono perfettamente idonee e sufficienti per operare una
forte azione di prevenzione e repressione dei crimini anche più efferati. Il problema spesso è,
invece, relativo alla interpretazione delle stesse leggi, soprattutto procedurali, e su questo
punto ormai c’è dibattito ed è importante fare una apposita riflessione. Proprio sulla
interpretazione delle norme procedurali e sostanziali si assiste ad una prevalenza delle prassi
seriali. Troppo spesso in questo delicato e fondamentale settore il “codice così fan tutti”
prevale sulla esatta e puntuale lettura del testo di legge e, soprattutto, della ratio legis. Il
problema deriva da vari punti di distorta interpretazione delle norme procedurali, e
sostanziali, come prassi diffusa. Lo stato di “incensuratezza” fittizio, cioè che sul certificato
penale non risulta registrata alcuna condanna precedente, anche se magari stanno commettendo
delitti seriali con condanne ripetitive già maturate a loro carico in primo e secondo grado di
giudizio, anche dopo reati seriali, sono garanzia di fatto di concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena a sua volta garanzia di fatto di concessione di attenuanti
generiche e soprattutto di scarcerazione immediata. Come è noto, nel nostro sistema processuale
una condanna non viene registrata sul certificato penale prima che essa diventi definitiva. In
questa mora di circa tre anni i soggetti delinquono in modo seriale, e poi allo scadere del triennio
vanno via all’estero, lasciando un “avviamento aziendale di tipo criminale/predatorio” ad amici e
parenti che chiamano in loco in un turnover senza fine. Proprio in merito a tale questione si
espresse, già molti anni fa, la giurisprudenza: “In tema di sospensione condizionale della pena, la
presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico,
dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale” .
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102 Corte di Cassazione, Sezione II Penale sentenza del 6 aprile 1991, n. 3851.
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