Page 181 - Quaderno 2017-12
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ordine alle circostanze  fin qui esaminate tutti  in condizione di decidere sulla esistenza o

               meno della particolare tenuità del fatto. Il che, comunque, conferma indirettamente la teoria
               storica in base alla quale le comunicazioni di notizie di reato non possono essere asettiche e

               strettamente oggettive, ma devono comunque in qualche modo illustrare nei dettagli tutti gli

               aspetti sia oggettivi ma anche e, soprattutto, soggettivi comportamentali inerenti il caso di

               specie. Nella comunicazione di notizia di reato è logico che la p.g. prospetti una ipotesi di
               reato  specifico; anche se presunto.  Nella  fattispecie di reati ambientali, per esempio, vi è

               maggiore necessità di costruzioni giuridiche di una PG che “decide” e “elabora i concetti” e

               non si limita ad una arcaica funzione di asettica documentazione formale. Stiamo trattando,

               sostanzialmente, di  un nuovo  “teorema”  giuridico  da presentare al vaglio del sistema
               giudicante penale. L’elaborazione della polizia giudiziaria deve, alla fine degli accertamenti,

               riassumere ed elaborare tutti i dati raccolti per trarne un “teorema” di costruzione giuridica

               nel contesto del quale la presa di posizione dell’operatore di p.g. è logica e connaturale alla
               sua funzione. Il dolo e la colpa sono elementi essenziali da trattare in ogni CNR con un

               capitolo specifico soprattutto oggi per i reati soggetti potenzialmente alla pronuncia di non

               punibilità  per  “particolare tenuità  del fatto”. Abbiamo visto in precedenza  come tutti

               considerano il dolo e la colpa elementi essenziali e dominanti per valutare la tenuità del fatto.

               Il fatto è dunque se la p.g. può ignorare questo aspetto nelle attuali comunicazioni di notizie
               di reato. Andiamo per prima cosa a vedere in merito a tale comunicazione quale giudice la

               può leggere.  Come  principio generale, la CNR non essendo  un atto irripetibile non può

               essere inserita nel fascicolo del dibattimento e  dunque il giudice nell’udienza penale
               dibattimentale non può leggere tale comunicazione di notizia di reato.  ma attenzione. Vi

               sono altre fasi entro le quali un giudice può leggere la CNR e trarre da questa utili e spesso

               uniche informazioni.  Può, o meglio deve, leggere la CNR Il  g.i.p.  in sede di udienza di

               convalida di arresto ed applicazione delle misure cautelari, Il Tribunale Del Riesame, le cui
               decisioni sono importantissime a livello sostanziale e procedurale ed il cui ruolo è spesso

               sottovalutato  dalla  p.g.  Il  g.u.p.  in sede di udienza  preliminare, molto rilevante  ai  fini

               sostanziali e procedurali, e infine ogni giudice in sede di giudizio abbreviato; oggi molto

               diffuso anche per reati molto gravi e dove viene meno l’istruttoria dibattimentale e si decide
               “allo stato degli atti” e gli atti principali di fatto sono quelli della PG. Il giudice in sede di

               “direttissima” per la convalida di arresto, ed applicazione di misure cautelari, in camera di

               consiglio e giudizio successivo. Il “patteggiamento” si basa di fatto solo sulla lettura della

               CNR da parte del Pubblico Ministero ma il giudice prima di procedere alla redazione della


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