Page 181 - Quaderno 2017-12
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ordine alle circostanze fin qui esaminate tutti in condizione di decidere sulla esistenza o
meno della particolare tenuità del fatto. Il che, comunque, conferma indirettamente la teoria
storica in base alla quale le comunicazioni di notizie di reato non possono essere asettiche e
strettamente oggettive, ma devono comunque in qualche modo illustrare nei dettagli tutti gli
aspetti sia oggettivi ma anche e, soprattutto, soggettivi comportamentali inerenti il caso di
specie. Nella comunicazione di notizia di reato è logico che la p.g. prospetti una ipotesi di
reato specifico; anche se presunto. Nella fattispecie di reati ambientali, per esempio, vi è
maggiore necessità di costruzioni giuridiche di una PG che “decide” e “elabora i concetti” e
non si limita ad una arcaica funzione di asettica documentazione formale. Stiamo trattando,
sostanzialmente, di un nuovo “teorema” giuridico da presentare al vaglio del sistema
giudicante penale. L’elaborazione della polizia giudiziaria deve, alla fine degli accertamenti,
riassumere ed elaborare tutti i dati raccolti per trarne un “teorema” di costruzione giuridica
nel contesto del quale la presa di posizione dell’operatore di p.g. è logica e connaturale alla
sua funzione. Il dolo e la colpa sono elementi essenziali da trattare in ogni CNR con un
capitolo specifico soprattutto oggi per i reati soggetti potenzialmente alla pronuncia di non
punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Abbiamo visto in precedenza come tutti
considerano il dolo e la colpa elementi essenziali e dominanti per valutare la tenuità del fatto.
Il fatto è dunque se la p.g. può ignorare questo aspetto nelle attuali comunicazioni di notizie
di reato. Andiamo per prima cosa a vedere in merito a tale comunicazione quale giudice la
può leggere. Come principio generale, la CNR non essendo un atto irripetibile non può
essere inserita nel fascicolo del dibattimento e dunque il giudice nell’udienza penale
dibattimentale non può leggere tale comunicazione di notizia di reato. ma attenzione. Vi
sono altre fasi entro le quali un giudice può leggere la CNR e trarre da questa utili e spesso
uniche informazioni. Può, o meglio deve, leggere la CNR Il g.i.p. in sede di udienza di
convalida di arresto ed applicazione delle misure cautelari, Il Tribunale Del Riesame, le cui
decisioni sono importantissime a livello sostanziale e procedurale ed il cui ruolo è spesso
sottovalutato dalla p.g. Il g.u.p. in sede di udienza preliminare, molto rilevante ai fini
sostanziali e procedurali, e infine ogni giudice in sede di giudizio abbreviato; oggi molto
diffuso anche per reati molto gravi e dove viene meno l’istruttoria dibattimentale e si decide
“allo stato degli atti” e gli atti principali di fatto sono quelli della PG. Il giudice in sede di
“direttissima” per la convalida di arresto, ed applicazione di misure cautelari, in camera di
consiglio e giudizio successivo. Il “patteggiamento” si basa di fatto solo sulla lettura della
CNR da parte del Pubblico Ministero ma il giudice prima di procedere alla redazione della
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