Page 184 - Quaderno 2017-12
P. 184
Nell’ultima parte vi saranno infine le conclusioni riassuntive e l’indice allegati. Per cui
nella epigrafe della CNR è oggi necessario che la polizia giudiziaria individui con la massima
precisione possibile il titolo del reato e la sua impostazione di collocazione sistematica; non è
più oggi ipotizzabile una mera esposizione generale dei fatti senza andare a dettagliare anche
in ordine allo specifico articolo di legge violato. In particolare per le tipologie di reati che si
prestano a diverse ipotesi applicative e/o con fattispecie similari è necessaria tale
specificazione; sì pensi al confine scarico/rifiuto liquido ed ai reati commessi. Nella epigrafe,
logicamente, è inoltre necessario specificare bene i nominativi dei soggetti destinatari della
denuncia e ricollegare a ciascuno di essi i reati specifici. Ma la domanda che sorge ora è se la
p.g., qual ora ritenga che sussistano i presupposti per la “particolare tenuità del fatto”, può
evitare di inviare la comunicazione di notizia di reato a Pubblico Ministero. Ovviamente la
risposta è negativa. Va ricordato che, comunque, la decisione per il riconoscimento della
particolare tenuità del fatto è una decisione giurisdizionale che spetta comunque ad un
giudice e neppure al pubblico ministero. Va dunque attivata tutta la procedura ordinaria e
soltanto se il giudice, gip o giudice del dibattimento alla fine riterrà di poter applicare questo
principio, deciderà in merito.
2.1 Il sequestro
Rimangono dei dubbi su cosa può essere deciso, invece, in relazione ai beni sottoposti
a sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria. Sul punto è importante
sottolineare, innanzitutto, che il sequestro operato dalla p.g. in flagranza di reato era e resta
perfettamente rituale e legittimo perché il fatto era e resta illecito. Lo stato, come abbiamo
visto, rinuncia però alla irrogazione della punizione, ma l’azione resta contra legem ed il
soggetto è riconosciuto responsabile. Resta, quindi, da decidere cosa fare dei beni sottoposti
a sequestro preventivo. In base all’art. 323 del c.p.p. avviene la perdita di efficacia del
sequestro preventivo quando, con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo
240 del c.p.; e il provvedimento è immediatamente esecutivo. In base art. 240 c.p.,
relativamente alla confisca, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il
prodotto o il profitto. Invece è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il
prezzo del reato; dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati
182

