Page 184 - Quaderno 2017-12
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Nell’ultima parte vi saranno infine le conclusioni riassuntive e l’indice allegati. Per cui

               nella epigrafe della CNR è oggi necessario che la polizia giudiziaria individui con la massima
               precisione possibile il titolo del reato e la sua impostazione di collocazione sistematica; non è

               più oggi ipotizzabile una mera esposizione generale dei fatti senza andare a dettagliare anche

               in ordine allo specifico articolo di legge violato. In particolare per le tipologie di reati che si

               prestano a diverse ipotesi applicative e/o  con fattispecie similari è necessaria  tale
               specificazione; sì pensi al confine scarico/rifiuto liquido ed ai reati commessi. Nella epigrafe,

               logicamente, è inoltre necessario specificare bene i nominativi dei soggetti destinatari della

               denuncia e ricollegare a ciascuno di essi i reati specifici. Ma la domanda che sorge ora è se la

               p.g., qual ora ritenga che sussistano i presupposti per la “particolare tenuità del fatto”, può
               evitare di inviare la comunicazione di notizia di reato a Pubblico Ministero. Ovviamente la

               risposta è negativa.  Va ricordato che,  comunque, la decisione  per il riconoscimento della

               particolare tenuità del  fatto è  una decisione  giurisdizionale che spetta comunque ad un
               giudice e neppure al pubblico ministero. Va dunque attivata tutta la procedura ordinaria e

               soltanto se il giudice, gip o giudice del dibattimento alla fine riterrà di poter applicare questo

               principio, deciderà in merito.



               2.1  Il sequestro
                     Rimangono dei dubbi su cosa può essere deciso, invece, in relazione ai beni sottoposti

               a sequestro preventivo di iniziativa della  polizia giudiziaria.  Sul punto  è importante

               sottolineare, innanzitutto, che il sequestro operato dalla p.g. in flagranza di reato era e resta
               perfettamente rituale e legittimo perché il fatto era e resta illecito. Lo stato, come abbiamo

               visto, rinuncia però alla irrogazione della punizione, ma l’azione resta  contra legem  ed il

               soggetto è riconosciuto responsabile. Resta, quindi, da decidere cosa fare dei beni sottoposti

               a  sequestro  preventivo.  In  base  all’art.  323  del  c.p.p.  avviene  la  perdita  di  efficacia  del
               sequestro preventivo  quando,  con la sentenza di proscioglimento o di  non luogo a

               procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano

               restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo

               240 del c.p.; e il provvedimento è immediatamente esecutivo.  In base art. 240 c.p.,
               relativamente alla confisca, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle

               cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il

               prodotto o il profitto. Invece è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il

               prezzo del reato; dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati


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