Page 183 - Quaderno 2017-12
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Ecco dunque che è oggi necessario modificare ed evolvere la struttura della
comunicazione di notizia di reato per gli illeciti penali che possono rientrare nella fattispecie
della “particolare tenuità del fatto” anche nella ipotesi in cui è possibile individuare una
collaterale responsabilità dell’ente. Si sottolinea che le aziende e gli enti in genere non
possono essere soggetti a sanzioni penali, come qualcuno ha ritenuto e scritto, ma vanno
soggetti al pagamento di “quote” o altre sanzioni amministrative più gravi come conseguenza
di reati commessi da amministratori e dipendenti ai quali tali reati vanno contestati in via
personale. Qui si va incontro, come abbiamo precedentemente visto, ad un equivoco dovuto
ad una “strana” competenza del giudice penale, oltre che del Pubblico Ministero e della p.g.
Fonte di equivoco potrebbe essere infatti il fatto che anche le sanzioni amministrative
previste dalla legge in esame sono poi, in realtà irrogate “stranamente” dal giudice penale. Ed
anzi, prima ancora, il pubblico ministero promuove un “capo di incolpazione” per tali
sanzioni amministrative. In realtà secondo le regole generali la polizia giudiziaria accerta i
reati (con CNR), il pubblico ministero promuove l’azione penale per i reati e il giudice penale
irroga le sanzioni penali per i reati. Quindi gli organi di vigilanza amministrativa e di polizia
accertano le violazioni amministrative e gli enti pubblici amministrativi compenti attivano le
procedure per le relative sanzioni amministrative. Successivamente la polizia giudiziaria
accerta anche le violazioni amministrative nella CNR, il pubblico ministero redige un capo di
incolpazione per le sanzioni amministrative e quindi il giudice penale irroga anche le sanzioni
amministrative. Tutto questo ha forti ripercussioni sulla natura degli accertamenti e degli atti
che la polizia giudiziaria deve redigere durante i controlli. La domanda è, quindi, quale tipo di
struttura dovrebbe avere una comunicazione notizia di reato adeguata. Nell’oggetto si
procederà, innanzitutto, con l’identificazione specifica dei reati, con indicazione sui
nominativi, oltre agli eventuali estremi di responsabilità di ente e le sanzioni amministrative.
Avremo quindi una parte prima nella quale sarà inserita l’ esposizione del fatto; storicità ed
elementi fattuali. Poi una parte seconda con il nesso di collegamento causale con i soggetti
denunciati, e l’esposizione delle singole posizioni dinamiche. Successivamente, nella parte
terza, si procederà con l’illustrazione della colpevolezza; ossia il dolo o la colpa oltre ad un
approfondimento sugli elementi soggettivi. Nella parte vi sarà invece un illustrazione degli
elementi che caratterizzano i fatti-reato come “non di particolare tenuità”, seguendo i
criteri/indice fin qui esposti. Eventualmente vi sarà una parte quinta che recherà un
illustrazione della responsabilità aziendale per fatti-reati commessi nell’interesse o a
vantaggio dell’ente.
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