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E la sottovalutazione di questa modifica, che per alcuni è di interesse solo di avvocati e

               magistrati, merita un cambiamento di rotta di pensiero. Per tutti i reati, ed in particolare per
               quelli ambientali ed in danno alla salute  pubblica, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria

               assumono un valore  straordinario come fonte primaria per orientare, in qualche modo

               assolutamente diretto, la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per particolare

               tenuità del fatto.




               2.    La comunicazione notizia di reato


                     Ora quello che bisogna domandarsi è  sé e  perché questa nuova  norma  interessa

               direttamente anche la polizia giudiziaria e gli atti redatti in sede di indagini. Quello che molti

               hanno  sostenuto  è  che  si  tratta  di  un  principio  ed  una  procedura  che  riguarda  solo  la
               magistratura. Va sottolineato che  di fatto in questa procedura la  magistratura, il Pubblico

               ministero  in  primo  luogo,  ma  anche  i  giudici  in  seconda  battuta,  traggono  gli  elementi

               fondamentali per il loro convincimento e le  loro decisioni principalmente dalla

               comunicazione di notizie di reato e, comunque, dalle informazioni fornite dalla PG. Nella

               fase delle indagini preliminari, e quindi della procedura di archiviazione richiesta del Pubblico
               Ministero al GIP e nella conseguente decisione del GIP, il ruolo delle informazioni fornite

               dalla polizia giudiziaria è assolutamente preminente e dominante, se non addirittura unica

               fonte informativa  per tali  magistrati. Il  GIP legge la CNR,  nella  fase preliminare  al
               dibattimento il  Pubblico  Ministero  per la sua interlocuzione si basa essenzialmente sulla

               CNR, non essendo stata ancora logicamente attivata la fase dell’istruttoria dibattimentale.

               Non è fuori luogo sostenere che, di fatto e  sostanzialmente, ad  oggi è  proprio la polizia

               giudiziaria che, in base a quanto scrive nei propri atti e soprattutto nella comunicazione di
               notizia di reato finale, offre un contributo determinante per orientare il pubblico ministero

               ed il giudice ad attivare o meno la procedura per l’applicazione della non punibilità per più

               tardi il fatto. Ecco dunque che è oggi necessario modificare ed evolvere la struttura della

               comunicazione di notizia di reato per gli illeciti penali che possono rientrare nella fattispecie
               della “particolare tenuità del fatto”. Dunque, la struttura della CNR per i reati in questione

               deve vedere una evoluzione in sintonia con il dettato della nuova norma, e pertanto sarà

               necessario che ciascun organo di polizia giudiziaria esponga nei dettagli ed in modo chiaro

               tutti i dati che saranno necessari ai magistrati successivamente per operare una valutazione in


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