Page 185 - Quaderno 2017-12
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in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,

               615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
               635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione

               o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le

               disposizioni della prima parte e dei numeri  1 e 1-bis  del capoverso precedente  non  si

               applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona
               estranea al reato. la disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche

               nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p.

               La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la

               fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti
               mediante autorizzazione amministrativa.  Per i casi relativi agli animali maltrattati,  in base

               all’art. 544-sexies, per confisca e pene accessorie, nel caso di condanna, o di applicazione della

               pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p., per i delitti previsti dagli
               articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo

               che appartenga a persona estranea al reato. è altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre

               anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di

               condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge

               le predette attività. in caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività
               medesime. Altro punto riguarda  cosa  deve  invece essere deciso in relazione a misure

               cautelari personali in atto. Art. 300 c.p.p., relativo all’estinzione delle misure per effetto della

               pronuncia di determinate sentenze, le misure disposte in relazione a un determinato fatto
               perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto  e nei confronti della  medesima

               persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o

               di proscioglimento. La domanda è se risulta astrattamente ipotizzabile una misura cautelare

               personale in atto,  misura che presuppone un  fatto grave e un comportamento altrettanto
               grave, per un fatto-reato che poi risulta “particolarmente tenue”. Vi è una contraddizione

               sostanziale e formale in tale ipotesi.


















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