Page 185 - Quaderno 2017-12
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in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione
o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le
disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si
applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona
estranea al reato. la disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti
mediante autorizzazione amministrativa. Per i casi relativi agli animali maltrattati, in base
all’art. 544-sexies, per confisca e pene accessorie, nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del c.p.p., per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. è altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre
anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge
le predette attività. in caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività
medesime. Altro punto riguarda cosa deve invece essere deciso in relazione a misure
cautelari personali in atto. Art. 300 c.p.p., relativo all’estinzione delle misure per effetto della
pronuncia di determinate sentenze, le misure disposte in relazione a un determinato fatto
perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima
persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o
di proscioglimento. La domanda è se risulta astrattamente ipotizzabile una misura cautelare
personale in atto, misura che presuppone un fatto grave e un comportamento altrettanto
grave, per un fatto-reato che poi risulta “particolarmente tenue”. Vi è una contraddizione
sostanziale e formale in tale ipotesi.
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