Page 179 - Quaderno 2017-12
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Il reato di false indicazioni sull’identità personale è un reato-spia, strategicamente
importantissimo e di straordinaria rilevanza per contrastare alla radice questo fenomeno
criminale, ed anche per cercare di porvi argine attraverso una razionalizzazione elementi
identificavi certi in mano alla forze dell’ordine. Oggi una eventuale e diffusa giurisprudenza
omogenea che, di fatto, vada a vanificare questo reato considerandolo seriamente
“bagatellare”, e dunque non punibile per tenuità del fatto, offre indirettamente ed
involontariamente, ai criminali predatori stranieri, un rafforzamento delle proprie strategie
d’azione. Si di fatto, ad azzerare un baluardo preventivo su cui poggia una ricca fetta delle
strategie di contrasto a tale tipo di criminalità; la quale, proprio in assenza di dati
identificativi certi, ha un presidio incredibilmente importante per garantirsi l’impunità. Se le
prime sentenze in ordine all’applicazione dell’istituto al reato in oggetto dovessero diventare
sistematiche, il messaggio che potrà diffondersi all’interno di queste bande criminali è che da
oggi esiste una concreta possibilità di sfuggire al sistema sanzionatorio penale facendo quello
che è stato da sempre il sogno di ogni criminale di origine straniera: fornire false generalità
alla polizia per diventare, di fatto, un fantasma invisibile e girare tranquillamente per
delinquere sul territorio. E vero che con i moderni sistemi identificativi incrociati, questo
pericolo, può in qualche modo essere fortemente contratto; e gli “alias” di cui sono ricche le
comunicazioni di notizie di reato ed i carteggi processuali ne son una conferma tangibile. Ma,
è anche altrettanto vero, che il reato in questione resta un baluardo potenzialmente
fondamentale per contrastare alla radice questa strategia della criminalità predatoria. In
alcune situazioni le false generalità sono ancora un elemento importante che può incidere in
ordine alla prevenzione e repressione di ogni reato. Questa impostazione è, difatti, avvalorata
da un dato storico. La legge n. 125/08 non ha apportato modifiche alla formulazione di
questa condotta penalmente rilevante, ma ha previsto un inasprimento delle pene per tale
reato, che vanno oggi da uno a cinque anni; mentre prima era prevista la pena della
reclusione fino ad un anno in alternativa alla multa. Come si vede, il legislatore, ha
originariamente aggravato la pena per questo reato, proprio per i motivi di cui stiamo trattando.
E per questo, almeno singolare, che dopo qualche anno, e a fronte della crescita e della
diffusione della criminalità predatoria che, proprio su tale reato-spia, fonda una delle proprie
strategie di invulnerabilità, lo stesso reato oggetto di aggravamento di pena nel 2008, viene oggi
sottoposto al regime “bagatellare” della particolare tenuità. Considerando che questa
innovazione normativa, comporta uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, la
polizia giudiziaria appare particolarmente esposta alle novità di questa disciplina legislativa.
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