Page 171 - Quaderno 2017-12
P. 171
Come ricordato, la delega esprimeva laconicamente la preoccupazione per gli esiti
dell’azione risarcitoria a seguito del proscioglimento per tenuità. Nessuna ulteriore
indicazione specifica poteva derivarsi dalla legge n. 67/2014 e, quindi, una prima plausibile
opzione avrebbe potuto portare alla modificazione dell’art. 538 c.p.p. nel senso già
caldeggiato dall’art. 510 del progetto preliminare del 1978, ove si contemplava l’obbligo del
giudice di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento anche in ipotesi di proscioglimento, per
estinzione del reato, quando il fatto e la sua commissione da parte dell’imputato risultassero
provati. Com’è noto, il c.p.p. penale aveva effettuato una scelta in aperta controtendenza con
tale ipotesi, accettando soltanto il compromesso espresso dall’art. 578 c.p.p., in ragione del
prevalere di esigenze di deflazione, e forse proprio per questo il Governo sembra non aver
mai preso in considerazione tale strada . L’attenzione del legislatore delegato si era invece
98
originariamente concentrata sulla possibile interpolazione dell’art. 652 c.p.p., come
effettivamente previsto nello schema di decreto delegato sottoposto per il parere consultivo
alle Camere nel dicembre dello scorso anno. La previsione avrebbe esteso l’ambito di
efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, cristallizzando nel giudizio civile e
amministrativo per il danno derivante da reato, l’accertamento che il fatto commesso
dall’imputato è di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p. Risultava evidente la
difficoltà di garantire alla disposizione sia una propria coerenza interna, sia un sufficiente
grado di chiarezza, assolutamente necessario in ragione della severità degli effetti che ne
sarebbero derivati. Si è pertanto giunti alla soluzione sopra ricordata, ossia all’introduzione
dell’art. 651-bis c.p.p., il quale prevede che la sentenza irrevocabile di proscioglimento
dibattimentale, o a seguito di giudizio abbreviato, per particolare tenuità del fatto abbia
efficacia quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato
lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno, instaurato nei confronti del
prosciolto o del responsabile civile. A conferma della grande confusione che ha
accompagnato la genesi della norma in esame, si ricorda che il testo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 recava, nel nuovo art. 651-bis c.p.p., un riferimento al
condannato per particolare tenuità del fatto, imponendo una tempestiva rettifica, operata
nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2015, per sostituire il termine con “prosciolto”. Quanto
ai contenuti, un primo profilo dubbio riguarda il richiamo alle sole sentenze definitive
pronunciate a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato.
98 Pur prospettata dalla p.d.l. 2094/AC, presentata alla Camera dei deputati nel 2009, primo firmatario on.
Tenaglia.
169

