Page 171 - Quaderno 2017-12
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Come  ricordato,  la  delega  esprimeva  laconicamente  la  preoccupazione  per  gli  esiti

               dell’azione  risarcitoria  a  seguito  del  proscioglimento  per  tenuità.  Nessuna  ulteriore
               indicazione specifica poteva derivarsi dalla legge n. 67/2014 e, quindi, una prima plausibile

               opzione avrebbe potuto portare alla modificazione dell’art. 538 c.p.p. nel senso già

               caldeggiato dall’art. 510 del progetto preliminare del 1978, ove si contemplava l’obbligo del

               giudice di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento anche in ipotesi di proscioglimento, per
               estinzione del reato, quando il fatto e la sua commissione da parte dell’imputato risultassero

               provati. Com’è noto, il c.p.p. penale aveva effettuato una scelta in aperta controtendenza con

               tale ipotesi, accettando soltanto il compromesso espresso dall’art. 578 c.p.p., in ragione del

               prevalere di esigenze di deflazione, e forse proprio per questo il Governo sembra non aver
               mai preso in considerazione tale strada . L’attenzione del legislatore delegato si era invece
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               originariamente  concentrata sulla  possibile  interpolazione  dell’art.  652  c.p.p.,  come

               effettivamente previsto nello schema di decreto delegato sottoposto per il parere consultivo
               alle Camere  nel dicembre dello scorso anno. La previsione avrebbe esteso l’ambito di

               efficacia extrapenale  del giudicato assolutorio, cristallizzando  nel giudizio civile e

               amministrativo per il danno derivante da reato,  l’accertamento  che il fatto commesso

               dall’imputato è di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p. Risultava evidente la

               difficoltà di garantire alla disposizione sia una  propria coerenza interna, sia un sufficiente
               grado di chiarezza, assolutamente necessario in ragione della severità degli effetti che ne

               sarebbero derivati. Si è pertanto giunti alla soluzione sopra ricordata, ossia all’introduzione

               dell’art. 651-bis  c.p.p.,  il  quale prevede che la sentenza irrevocabile di proscioglimento
               dibattimentale, o a seguito di giudizio  abbreviato, per particolare  tenuità del fatto abbia

               efficacia quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato

               lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno, instaurato nei confronti del

               prosciolto o del responsabile civile. A conferma della grande  confusione che ha
               accompagnato la genesi della norma in esame, si  ricorda che il  testo  pubblicato  sulla

               Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 recava, nel nuovo art. 651-bis c.p.p., un riferimento al

               condannato  per  particolare tenuità del fatto, imponendo una  tempestiva rettifica, operata

               nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2015, per sostituire il termine con “prosciolto”. Quanto
               ai contenuti, un primo profilo dubbio riguarda il richiamo alle sole sentenze definitive

               pronunciate a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato.



            98   Pur prospettata dalla p.d.l. 2094/AC, presentata alla  Camera dei deputati nel 2009, primo firmatario on.
               Tenaglia.

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