Page 167 - Quaderno 2017-12
P. 167

Peraltro, il requisito della particolare tenuità del fatto attiene a questioni di merito e può

               dunque porsi il problema di quali siano i limiti nei quali incorre il giudice di legittimità nel
               valutare sia pure astrattamente l’inesistenza di tale presupposto. La pronuncia in commento,

               come si è visto, ha affermato che sulla base delle valutazioni che emergono dalla sentenza

               impugnata, la Corte può ben escludere  l’applicabilità dell’istituto procedendo

               all’annullamento  senza  rinvio.  Tuttavia,  con successiva  ordinanza,  la  medesima Sezione
               Terza ha posto alle Sezioni Unite il quesito se rientri nei poteri della Corte negare

               l’applicabilità dell’istituto mediante un annullamento senza rinvio o se invece sia comunque

               necessario  demandare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto alla Corte territoriale

               attraverso un annullamento con rinvio. Nell’ordinanza, la Corte sottolinea il rischio derivante
               dalla soluzione di dedurre la non applicabilità dell’istituto sulla base del testo della sentenza

               impugnata, dando luogo a pronunce  tranchant  di rigetto  o annullamento senza rinvio che

               implicherebbero decisioni fondate sull’analisi di questioni di merito che la Corte non può
               assumere. Va da sé che la soluzione di pretendere comunque un annullamento con rinvio è

               quella che implica il discostarsi da quelle esigenze deflattive che l’introduzione dell’istituto si

               proponeva. Infine, anche se la questione non è stata sfiorata dalla pronuncia in commento,

               posto che al fatto concreto non appariva applicabile la nuova causa di non punibilità, si pone

               il dubbio se effettivamente la soluzione indicata dalla Corte di escludere in sede di legittimità
               la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., sia l’unica praticabile . La Sesta
                                                                                                 90
               Sezione Penale ha affermato che la Corte di Cassazione può direttamente applicare la causa

               di non  punibilità della particolare tenuità  del fatto ed annullare  senza rinvio la sentenza
               impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto  di quest’ultima, la sussistenza  dei

               presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.131-bis  c.p.p.  “Si pensi  al caso

               emblematico in cui le sentenze di merito, da leggere anche alla luce dell’atto d’appello, diano

               conto di un imputato incensurato  e che abbia commesso il reato  occasionalmente e con

               condotta di durata  temporale  contenutissima, di un danno esiguo eventualmente pure
               risarcito, di una pena irrogata nel minimo ed eventualmente nella specie più favorevole, con

               concorso di attenuanti generiche e con benefici argomentati sulla sussistenza della prognosi

               più favorevole ”.  Sempre sul punto, ponendo  che è ragionevole ipotizzare l’applicabilità
                              91
               fino in Cassazione, ad  esempio,  “su sollecitazione di motivi nuovi della parte interessata”,  alcuni



            90   Al riguardo  Cassazione Penale  -  Sez.  -  III sentenza del 15 aprile 2015, n. 15449 (prima esaminata), pur
               riconoscendo l’applicabilità di detta causa di non punibilità anche in sede di legittimità, ne ha circoscritto i
               margini applicativi.
            91   Ordinanza n. 37766/14 RG del 15 settembre 2015 - dep. 6 novembre 2015, Pres. Conti, Rel. Citterio.

                                                             165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172