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Peraltro, il requisito della particolare tenuità del fatto attiene a questioni di merito e può
dunque porsi il problema di quali siano i limiti nei quali incorre il giudice di legittimità nel
valutare sia pure astrattamente l’inesistenza di tale presupposto. La pronuncia in commento,
come si è visto, ha affermato che sulla base delle valutazioni che emergono dalla sentenza
impugnata, la Corte può ben escludere l’applicabilità dell’istituto procedendo
all’annullamento senza rinvio. Tuttavia, con successiva ordinanza, la medesima Sezione
Terza ha posto alle Sezioni Unite il quesito se rientri nei poteri della Corte negare
l’applicabilità dell’istituto mediante un annullamento senza rinvio o se invece sia comunque
necessario demandare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto alla Corte territoriale
attraverso un annullamento con rinvio. Nell’ordinanza, la Corte sottolinea il rischio derivante
dalla soluzione di dedurre la non applicabilità dell’istituto sulla base del testo della sentenza
impugnata, dando luogo a pronunce tranchant di rigetto o annullamento senza rinvio che
implicherebbero decisioni fondate sull’analisi di questioni di merito che la Corte non può
assumere. Va da sé che la soluzione di pretendere comunque un annullamento con rinvio è
quella che implica il discostarsi da quelle esigenze deflattive che l’introduzione dell’istituto si
proponeva. Infine, anche se la questione non è stata sfiorata dalla pronuncia in commento,
posto che al fatto concreto non appariva applicabile la nuova causa di non punibilità, si pone
il dubbio se effettivamente la soluzione indicata dalla Corte di escludere in sede di legittimità
la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., sia l’unica praticabile . La Sesta
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Sezione Penale ha affermato che la Corte di Cassazione può direttamente applicare la causa
di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed annullare senza rinvio la sentenza
impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.131-bis c.p.p. “Si pensi al caso
emblematico in cui le sentenze di merito, da leggere anche alla luce dell’atto d’appello, diano
conto di un imputato incensurato e che abbia commesso il reato occasionalmente e con
condotta di durata temporale contenutissima, di un danno esiguo eventualmente pure
risarcito, di una pena irrogata nel minimo ed eventualmente nella specie più favorevole, con
concorso di attenuanti generiche e con benefici argomentati sulla sussistenza della prognosi
più favorevole ”. Sempre sul punto, ponendo che è ragionevole ipotizzare l’applicabilità
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fino in Cassazione, ad esempio, “su sollecitazione di motivi nuovi della parte interessata”, alcuni
90 Al riguardo Cassazione Penale - Sez. - III sentenza del 15 aprile 2015, n. 15449 (prima esaminata), pur
riconoscendo l’applicabilità di detta causa di non punibilità anche in sede di legittimità, ne ha circoscritto i
margini applicativi.
91 Ordinanza n. 37766/14 RG del 15 settembre 2015 - dep. 6 novembre 2015, Pres. Conti, Rel. Citterio.
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