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retroattività della lex mitior, non confliggente con quel principio di ragionevolezza preteso dal
ricordato orientamento della Corte costituzionale. Per converso, l’assenza di una norma
transitoria pone alcuni aspetti problematici con riferimento alla applicazione retroattiva
dell’istituto nella fase del giudizio di legittimità. In effetti, mentre l’esigenza deflattiva
dell’istituto si concilia con i poteri cognitivi attribuiti al giudice del primo e del secondo
grado, allorché l’applicabilità della particolare tenuità del fatto sorga in fase di legittimità si
determina un aggravio processuale che pare eccessivo in relazione a questioni per definizione
esigue. Infatti, come a breve si andrà ad esaminare, è da dubitarsi che la particolare tenuità
del fatto possa essere direttamente dichiarata dalla Corte di Cassazione, dovendo invece
comportare l’annullamento con rinvio al giudice di merito per la relativa declaratoria. Con
conseguenze pratiche che evidentemente vanificano quelle ragioni di economia processuale
che stanno alla base del nuovo istituto. Peraltro, pur prendendo atto di tali possibili effetti
che in termini deflattivi si pongono come negativi, va ribadito che l’assenza di una norma
transitoria derogativa dell’art. 2, comma 4, c.p. impone l’applicazione retroattiva dell’istituto
anche ai giudizi pendenti in fase di legittimità. Del resto, in relazione agli interessi che si sono
contrapposti nella scelta legislativa, all’esigenza di economia processuale si affianca quella
relativa al principio di proporzione, in ragione del quale appare opportuno evitare
l’applicazione della sanzione penale per fatti bagatellari.
5.1 Applicabilità nel giudizio di legittimità
Posto che il difensore, nel corso dell’udienza avanti la Corte Suprema, aveva chiesto
l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la pronuncia in esame ha
affrontato per la prima volta alcune questioni operative che si pongono nel giudizio di
legittimità in relazione all’art. 131-bis c.p. Trattandosi, come si è visto, di una norma
retroattiva, nessun dubbio sul fatto che l’istituto possa applicarsi ai fatti pregressi sub iudice
anche se il procedimento è ormai in Cassazione. Sul punto può anche ritenersi che la
questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità,
tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che
non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti
interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi
la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi,
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