Page 163 - Quaderno 2017-12
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retroattività della lex mitior, non confliggente con quel principio di ragionevolezza preteso dal

               ricordato orientamento della Corte costituzionale. Per converso, l’assenza di una norma
               transitoria  pone alcuni  aspetti problematici con  riferimento  alla  applicazione  retroattiva

               dell’istituto nella fase del  giudizio di legittimità.  In effetti,  mentre  l’esigenza  deflattiva

               dell’istituto si concilia con i poteri cognitivi attribuiti al giudice del primo e del secondo

               grado, allorché l’applicabilità della particolare tenuità del fatto sorga in fase di legittimità si
               determina un aggravio processuale che pare eccessivo in relazione a questioni per definizione

               esigue. Infatti, come a breve si andrà ad esaminare, è da dubitarsi che la particolare tenuità

               del fatto possa essere  direttamente dichiarata dalla Corte di Cassazione, dovendo invece

               comportare l’annullamento con rinvio al giudice di merito per la relativa declaratoria. Con
               conseguenze pratiche che evidentemente vanificano quelle ragioni di economia processuale

               che stanno alla base del nuovo istituto. Peraltro, pur prendendo atto di tali possibili effetti

               che in termini deflattivi si pongono come negativi, va ribadito che l’assenza di una norma
               transitoria derogativa dell’art. 2, comma 4, c.p. impone l’applicazione retroattiva dell’istituto

               anche ai giudizi pendenti in fase di legittimità. Del resto, in relazione agli interessi che si sono

               contrapposti nella scelta legislativa, all’esigenza di economia processuale si affianca quella

               relativa al principio di proporzione, in ragione del  quale appare opportuno evitare

               l’applicazione della sanzione penale per fatti bagatellari.


               5.1  Applicabilità nel giudizio di legittimità

                     Posto che il difensore, nel corso dell’udienza avanti la Corte Suprema, aveva chiesto
               l’esclusione della punibilità per particolare  tenuità del fatto, la pronuncia in esame ha

               affrontato  per la prima volta alcune questioni operative che si pongono  nel giudizio di

               legittimità in relazione all’art. 131-bis  c.p. Trattandosi, come si è visto, di una norma

               retroattiva, nessun dubbio sul fatto che l’istituto possa applicarsi ai fatti pregressi sub iudice
               anche se il procedimento è ormai in Cassazione. Sul punto  può anche ritenersi che la

               questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità,

               tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che

               non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
               presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti

               interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi

               la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi,





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