Page 158 - Quaderno 2017-12
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5. Applicabilità nei procedimenti pendenti
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato alcune questioni sorte con la
recente introduzione dell’art. 131-bis del c.p.; che disciplina la nuova causa di non punibilità.
Come abbiamo visto, la norma inserita configura la possibilità di definire il procedimento
con la declaratoria di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» relativamente ai reati
per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la
pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Ora, in assenza di una disciplina
transitoria, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della sua
indubbia natura sostanziale, va ricondotto, quanto agli aspetti di diritto intertemporale,
nell’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p. La disciplina contenuta nell’art. 131-bis è pertanto
applicabile in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se e in quanto,
come normalmente accade, risulti in concreto più favorevole al reo. Se ciò è pacifico, in via
di principio, occorre però chiedersi se l’applicazione retroattiva della nuova causa di non
punibilità debba essere inquadrata nella previsione del quarto ovvero del secondo comma
dell’art. 2 c.p. La differenza non è di poco conto: solo l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2 c.p., e conseguentemente dell’art. 673 c.p.p., può portare alla revoca delle sentenze
di condanna per fatti di particolare tenuità già passate in giudicato al momento
dell’introduzione della nuova causa di non punibilità. La soluzione favorevole
all’applicazione del quarto comma dell’art. 2 c.p., con salvezza quindi del giudicato, presente
in dottrina, e adottata in un primo provvedimento della giurisprudenza di merito, è stata
affermata, come vedremo ora nello specifico, dalla Corte di Cassazione. Si tratta almeno
prima facie di una soluzione persuasiva: se si considera come la nuova causa di non punibilità
presupponga un fatto costituente reato, sembra a dir poco arduo sostenere l’abolizione del
reato stesso, fenomeno che presuppone, per l’appunto, la perdita di rilevanza penale in
astratto del fatto di reato di cui si tratta. La tesi favorevole all’abolitio criminis, ossia ad
un’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. in grado di travolgere il giudicato, è stata
argomentata in dottrina osservando come la tenuità del fatto, pur non avendo i caratteri
formali dell’abolitio criminis, presenta caratteristiche tali da poterla assimilare ad una
depenalizzazione in concreto. Se nonché a noi pare che la configurazione dell’istituto come
causa di non punibilità, fondata su valutazioni concrete, strettamente legate al caso che di
volta in volta il giudice si trova di fronte, non consenta la sua assimilazione ad una abolitio
criminis, che invece opera sul piano astratto.
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