Page 158 - Quaderno 2017-12
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5.    Applicabilità nei procedimenti pendenti


                     La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato alcune questioni sorte con la

               recente introduzione dell’art. 131-bis del c.p.; che disciplina la nuova causa di non punibilità.

               Come abbiamo visto, la norma inserita configura la possibilità di definire il procedimento

               con la declaratoria di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» relativamente ai reati
               per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la

               pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Ora,  in assenza di una disciplina

               transitoria, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della sua

               indubbia  natura sostanziale, va ricondotto, quanto agli  aspetti di diritto intertemporale,
               nell’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p. La disciplina contenuta nell’art. 131-bis è pertanto

               applicabile in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se e in quanto,

               come normalmente accade, risulti in concreto più favorevole al reo. Se ciò è pacifico, in via
               di principio, occorre però chiedersi  se l’applicazione retroattiva della nuova causa di  non

               punibilità debba essere inquadrata nella previsione del quarto ovvero del secondo comma

               dell’art. 2 c.p. La differenza non è di poco conto: solo l’applicazione del secondo comma

               dell’art. 2 c.p., e conseguentemente dell’art. 673 c.p.p., può portare alla revoca delle sentenze

               di  condanna  per  fatti  di  particolare  tenuità  già  passate  in  giudicato  al  momento
               dell’introduzione della nuova causa  di non punibilità.  La  soluzione favorevole

               all’applicazione del quarto comma dell’art. 2 c.p., con salvezza quindi del giudicato, presente

               in dottrina, e adottata in un primo provvedimento  della giurisprudenza di merito, è stata
               affermata,  come vedremo ora nello specifico,  dalla Corte di Cassazione. Si tratta almeno

               prima facie di una soluzione persuasiva: se si considera come la nuova causa di non punibilità

               presupponga un fatto costituente reato, sembra a dir poco arduo sostenere l’abolizione del

               reato stesso,  fenomeno che presuppone, per  l’appunto, la perdita di rilevanza penale  in
               astratto  del  fatto  di  reato  di  cui  si  tratta.  La  tesi  favorevole  all’abolitio  criminis,  ossia  ad

               un’applicazione  retroattiva dell’art. 131-bis  c.p. in grado di  travolgere il giudicato,  è stata

               argomentata in dottrina osservando come la tenuità del fatto, pur non avendo i caratteri

               formali dell’abolitio criminis, presenta caratteristiche  tali da poterla assimilare ad una
               depenalizzazione in concreto. Se nonché a noi pare che la configurazione dell’istituto come

               causa di non punibilità, fondata su valutazioni concrete, strettamente legate al caso che di

               volta in volta il giudice si trova di fronte, non consenta la sua assimilazione ad una abolitio

               criminis, che invece opera sul piano astratto.


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