Page 157 - Quaderno 2017-12
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Andando quindi a riassumere, è importante rilevare, sul punto, che il legislatore, all’art.
3, comma 1, lett. b) ha anche regolamentato in modo espresso l’efficacia, nei giudizi civili ed
amministrativi, della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa “in
seguito a dibattimento” o a giudizio abbreviato “a norma dell’art. 442” c.p.p., sentenza per
giudizio abbreviato, prevedendola quindi come possibile esito decisorio di questi, senza però
subordinarne la pronuncia a particolari regole o cadenze processuali. Si può poi aggiungere
che, per le sentenze emesse all’esito del dibattimento in primo grado, la legge prevede le
formule di proscioglimento idonee a soddisfare le esigenze poste dal nuovo istituto: l’art.
530, infatti, stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche “se il reato è stato
commesso da persona… non punibile per un’altra ragione”; qualora, invece, il modello generale di
formula decisoria fosse ritenuto individuabile sulla base di quanto indicato dal ‘nuovo’
comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., sarebbe comunque fruibile lo schema della sentenza di non
doversi procedere ex art. 529 c.p.p. Le indicate formule decisorie, inoltre, sono sicuramente
applicabili anche con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di appello, atteso il
disposto dell’art. 598 c.p.p., ovvero nel giudizio abbreviato, in forza di quanto statuito
dall’art. 442, comma 1, c.p.p. Abbiamo quindi visto come, in caso di applicazione dell’art.
131-bis all’esito del dibattimento, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del
fatto debba essere effettuata con sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., da
emettersi quanto l’imputato “non è punibile per un’altra ragione” e non con sentenza di non
doversi procedere ex art. 529 c.p.p., dal momento che l’istituto ha natura di causa di
esclusione della punibilità e non di condizione di procedibilità. Infatti “l’Art. 529 c.p.p. -
Sentenza di non doversi procedere” prevede al primo comma che “Se l’azione penale non doveva essere
iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la
causa nel dispositivo” e al secondo comma che “Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova
dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria”. Ma il principio in esame
non è una condizione di procedibilità bensì una condizione di non punibilità. Vedendo poi
l’Art. 530 c.p.p. - Sentenza di assoluzione, dove “se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso,
se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da
persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
indicandone la causa nel dispositivo” si capisce bene come si è originato l’equivoco che il
procedimento per la tenuità del fatto sia una “assoluzione”, nel merito.)
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