Page 157 - Quaderno 2017-12
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Andando quindi a riassumere, è importante rilevare, sul punto, che il legislatore, all’art.

               3, comma 1, lett. b) ha anche regolamentato in modo espresso l’efficacia, nei giudizi civili ed
               amministrativi, della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa “in

               seguito a dibattimento”  o a giudizio abbreviato  “a norma dell’art. 442”  c.p.p.,  sentenza per

               giudizio abbreviato, prevedendola quindi come possibile esito decisorio di questi, senza però

               subordinarne la pronuncia a particolari regole o cadenze processuali. Si può poi aggiungere
               che, per le sentenze emesse all’esito del dibattimento in primo grado, la legge prevede le

               formule di proscioglimento idonee a soddisfare le esigenze poste dal nuovo istituto: l’art.

               530, infatti, stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche “se il reato è stato

               commesso da persona… non punibile per un’altra ragione”; qualora, invece, il modello generale di
               formula decisoria fosse ritenuto individuabile sulla base di quanto  indicato  dal  ‘nuovo’

               comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., sarebbe comunque fruibile lo schema della sentenza di non

               doversi procedere ex art. 529 c.p.p. Le indicate formule decisorie, inoltre, sono sicuramente
               applicabili anche con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di appello, atteso il

               disposto dell’art. 598  c.p.p., ovvero nel giudizio abbreviato, in forza di quanto  statuito

               dall’art. 442, comma 1, c.p.p. Abbiamo quindi visto come, in caso di applicazione dell’art.

               131-bis all’esito del dibattimento, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del

               fatto  debba essere effettuata con  sentenza  di  assoluzione,  ai  sensi dell’art. 530 c.p.p.,  da
               emettersi quanto l’imputato “non è punibile per un’altra ragione” e non con sentenza di non

               doversi procedere ex  art. 529 c.p.p., dal momento che l’istituto  ha natura di causa  di

               esclusione della  punibilità e  non di condizione di procedibilità.  Infatti  “l’Art. 529  c.p.p.  -
               Sentenza di non doversi procedere”  prevede al primo comma che  “Se l’azione  penale non doveva  essere

               iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la

               causa  nel dispositivo” e al secondo comma che “Il giudice provvede nello stesso  modo quando la prova

               dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria”. Ma il principio in esame
               non è una condizione di procedibilità bensì una condizione di non punibilità. Vedendo poi

               l’Art. 530 c.p.p. - Sentenza di assoluzione, dove “se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso,

               se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da

               persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
               indicandone la causa nel dispositivo”  si capisce bene come  si è originato l’equivoco che il

               procedimento per la tenuità del fatto sia una “assoluzione”, nel merito.)






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