Page 152 - Quaderno 2017-12
P. 152

Anche  sul piano più formale, la mancanza o il venir meno di  una condizione di

               procedibilità, così come l’estinzione del reato, dovrebbero necessariamente precedere la
               declaratoria  di particolare tenuità. Nel complesso, quindi, l’operazione di interpolazione

               dell’art. 129 c.p.p. deve essere parsa inadeguata, quanto meno nella formulazione assunta nel

               predetto  schema. Del resto, il  c.p.p.  già prevede forme diversificate,  in base alla fase del

               procedimento, per dichiarare la non punibilità, sia essa fondata su una causa tradizionale o di
               nuova introduzione. L’art. 425 c.p.p., in udienza preliminare, e l’art. 530, comma 1, c.p.p. in

               dibattimento sono gli strumenti attraverso i quali il giudice dà atto della sussistenza di una

               causa di non punibilità. Il non luogo a procedere e l’assoluzione dibattimentale sono, allora,

               le due pronunce attraverso le quali l’art. 131-bis c.p. troverà il suo sbocco processuale. In
               questo quadro, suona piuttosto stonata l’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. È ben noto come

               lo schema, che porta alla pronuncia della sentenza inoppugnabile ex 469 c.p.p., poggi proprio

               sulla natura tecnica del proscioglimento, senza necessità di ulteriori accertamenti probatori
               sui presupposti. Pare invero ben dubbio che tale schema possa agevolmente estendersi anche

               alle ipotesi di particolare tenuità dell’offesa, le quali sottendono,  come visto poco  sopra,

               un’articolata serie di verifiche. Procedendo con ordine, si reputa che in sede di udienza

               preliminare il giudice, nel contraddittorio tra le parti, possa emettere sentenza di non luogo a

               procedere per tenuità  del fatto, mediante la formula «persona non punibile per qualsiasi
               causa». Al riguardo, va osservato come il giudice dell’udienza preliminare, pur avendo una

               piena conoscenza dei fatti per i quali si procede, difficilmente potrà giungere a emettere una

               sentenza di proscioglimento  per  tenuità del fatto: se da un lato  quest’ultima decisione
               richiede un accertamento  pieno di responsabilità, dall’altro lato il giudice dell’udienza

               preliminare  si pronuncia unicamente in una prospettiva di sostenibilità dell’accusa in

               dibattimento. Sembra probabile che fino a quando non verranno mutati i criteri decisori del

               giudice di  questa fase, irrituale rischia  di essere una sentenza di non luogo a procedere
               pronunciata per la suddetta causa. Comunque, l’eventuale sentenza di non luogo a procedere

               pronunciata per tenuità del fatto potrà essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi

               dell’art. 428 c.p.p. ogni qualvolta l’imputato ritenga di potere ottenere un proscioglimento

               con una formula più favorevole. Sempre in sede di udienza preliminare, abbiamo detto che il
               giudice potrà emettere sentenza di proscioglimento per tenuità  del fatto anche qualora

               l’imputato abbia optato per il rito abbreviato.

                     Il problema qui  si pone con riferimento all’impossibilità per l’imputato stesso di

               proporre appello, in termini di legge, avverso detta sentenza.


                                                             150
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157