Page 152 - Quaderno 2017-12
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Anche sul piano più formale, la mancanza o il venir meno di una condizione di
procedibilità, così come l’estinzione del reato, dovrebbero necessariamente precedere la
declaratoria di particolare tenuità. Nel complesso, quindi, l’operazione di interpolazione
dell’art. 129 c.p.p. deve essere parsa inadeguata, quanto meno nella formulazione assunta nel
predetto schema. Del resto, il c.p.p. già prevede forme diversificate, in base alla fase del
procedimento, per dichiarare la non punibilità, sia essa fondata su una causa tradizionale o di
nuova introduzione. L’art. 425 c.p.p., in udienza preliminare, e l’art. 530, comma 1, c.p.p. in
dibattimento sono gli strumenti attraverso i quali il giudice dà atto della sussistenza di una
causa di non punibilità. Il non luogo a procedere e l’assoluzione dibattimentale sono, allora,
le due pronunce attraverso le quali l’art. 131-bis c.p. troverà il suo sbocco processuale. In
questo quadro, suona piuttosto stonata l’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. È ben noto come
lo schema, che porta alla pronuncia della sentenza inoppugnabile ex 469 c.p.p., poggi proprio
sulla natura tecnica del proscioglimento, senza necessità di ulteriori accertamenti probatori
sui presupposti. Pare invero ben dubbio che tale schema possa agevolmente estendersi anche
alle ipotesi di particolare tenuità dell’offesa, le quali sottendono, come visto poco sopra,
un’articolata serie di verifiche. Procedendo con ordine, si reputa che in sede di udienza
preliminare il giudice, nel contraddittorio tra le parti, possa emettere sentenza di non luogo a
procedere per tenuità del fatto, mediante la formula «persona non punibile per qualsiasi
causa». Al riguardo, va osservato come il giudice dell’udienza preliminare, pur avendo una
piena conoscenza dei fatti per i quali si procede, difficilmente potrà giungere a emettere una
sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto: se da un lato quest’ultima decisione
richiede un accertamento pieno di responsabilità, dall’altro lato il giudice dell’udienza
preliminare si pronuncia unicamente in una prospettiva di sostenibilità dell’accusa in
dibattimento. Sembra probabile che fino a quando non verranno mutati i criteri decisori del
giudice di questa fase, irrituale rischia di essere una sentenza di non luogo a procedere
pronunciata per la suddetta causa. Comunque, l’eventuale sentenza di non luogo a procedere
pronunciata per tenuità del fatto potrà essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 428 c.p.p. ogni qualvolta l’imputato ritenga di potere ottenere un proscioglimento
con una formula più favorevole. Sempre in sede di udienza preliminare, abbiamo detto che il
giudice potrà emettere sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto anche qualora
l’imputato abbia optato per il rito abbreviato.
Il problema qui si pone con riferimento all’impossibilità per l’imputato stesso di
proporre appello, in termini di legge, avverso detta sentenza.
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