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Passando, quindi, alla fase dibattimentale, nonostante taluno abbia affermato che in
questo contesto il proscioglimento per tenuità del fatto debba avvenire, per ragioni di
armonizzazione con l’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., a norma dell’art. 529 c.p.p. , più
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ragionevole sembra, appunto, essere la tesi che riconduce detto proscioglimento alla formula,
contenuta nell’ambito dell’art. 530, comma 1, c.p.p. “Sentenza di assoluzione” per “reato
commesso da persona non punibile per un’altra ragione ”. D’altronde, più che ai termini
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utilizzati dal legislatore, è alla sostanza dei provvedimenti che vengono emessi dal giudice
che occorre fare riferimento: se non risulta indicativo il fatto che nell’ambito dell’art. 651-bis
c.p.p. si faccia riferimento a una sentenza di proscioglimento in modo generico piuttosto che
a una sentenza di assoluzione, altrettanto poco significativo sembra essere la circostanza che
in sede di predibattimento si faccia riferimento, unicamente per ragioni di coerenza con l’art.
469, comma 1, c.p.p., a una sentenza di non doversi procedere. Sempre riguardo alla
sentenza emessa all’esito del dibattimento ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., è da ritenersi
esistente la possibilità, per l’imputato, di proporre appello avverso detta decisione, vuoi
perché è innegabile un interesse, in capo a quest’ultimo, volto a ottenere una decisione più
favorevole, vuoi perché, sebbene nominalmente sia una sentenza di assoluzione, in concreto,
ovvero per le conseguenze che comporta, essa rappresenta una sorta di condanna . Rispetto
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al giudizio di appello, pare ragionevole ritenere che al proscioglimento per tenuità del fatto si
possa pervenire seguendo le medesime regole stabilite per il dibattimento di primo grado, in
forza del combinato degli artt. 530, comma 1 e 598 c.p.p., che estende al giudizio di appello
le disposizioni del giudizio di primo grado, salvo incompatibilità e/o previsioni specifiche
che non sembrano esistere. Un discorso differente meritano invece i riti speciali diversi dal
giudizio abbreviato e il procedimento davanti alla Corte di cassazione; e infatti quest’ultimo
sarà oggetto di approfondimento nel corso del capitolo. Sebbene l’art. 129, comma 1, c.p.p.
non riporti, tra le cause di proscioglimento immediato, la non punibilità dell’imputato, la
giurisprudenza di legittimità, in una logica prettamente economica, ha sempre dato una
lettura piuttosto disinvolta di tale disposizione, al fine di consentirne l’applicazione anche in
contesti processuali in relazione ai quali, codice di rito alla mano, ciò non sarebbe risultato
scontato.
73 F. MENDITTO, Prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 aprile 2015, p. 22.
74 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7; nonché Corte
di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare
tenuità del fatto”, cit., p. 3, che si mostra possibilista circa entrambe le soluzioni.
75 Ancora, A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 6.
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