Page 154 - Quaderno 2017-12
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Passando,  quindi, alla fase dibattimentale, nonostante taluno abbia affermato che in

               questo contesto il proscioglimento per  tenuità del fatto debba avvenire, per ragioni di
               armonizzazione  con  l’art. 469,  comma 1-bis, c.p.p.,  a norma  dell’art. 529  c.p.p. , più
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               ragionevole sembra, appunto, essere la tesi che riconduce detto proscioglimento alla formula,

               contenuta nell’ambito  dell’art. 530, comma 1, c.p.p.  “Sentenza  di assoluzione”  per  “reato

               commesso da persona non punibile per un’altra ragione ”. D’altronde, più che ai termini
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               utilizzati dal legislatore, è alla sostanza dei provvedimenti che vengono emessi dal giudice

               che occorre fare riferimento: se non risulta indicativo il fatto che nell’ambito dell’art. 651-bis

               c.p.p. si faccia riferimento a una sentenza di proscioglimento in modo generico piuttosto che

               a una sentenza di assoluzione, altrettanto poco significativo sembra essere la circostanza che
               in sede di predibattimento si faccia riferimento, unicamente per ragioni di coerenza con l’art.

               469,  comma  1,  c.p.p.,  a  una sentenza  di  non  doversi procedere. Sempre  riguardo  alla

               sentenza emessa all’esito del dibattimento ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., è da ritenersi
               esistente  la possibilità,  per l’imputato, di proporre appello avverso detta  decisione, vuoi

               perché è innegabile un interesse, in capo a quest’ultimo, volto a ottenere una decisione più

               favorevole, vuoi perché, sebbene nominalmente sia una sentenza di assoluzione, in concreto,

               ovvero per le conseguenze che comporta, essa rappresenta una sorta di condanna . Rispetto
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               al giudizio di appello, pare ragionevole ritenere che al proscioglimento per tenuità del fatto si
               possa pervenire seguendo le medesime regole stabilite per il dibattimento di primo grado, in

               forza del combinato degli artt. 530, comma 1 e 598 c.p.p., che estende al giudizio di appello

               le disposizioni del giudizio di primo grado, salvo incompatibilità e/o previsioni specifiche
               che non sembrano esistere. Un discorso differente meritano invece i riti speciali diversi dal

               giudizio abbreviato e il procedimento davanti alla Corte di cassazione; e infatti quest’ultimo

               sarà oggetto di approfondimento nel corso del capitolo. Sebbene l’art. 129, comma 1, c.p.p.

               non riporti,  tra le cause di proscioglimento immediato, la  non punibilità  dell’imputato, la
               giurisprudenza di legittimità, in una logica prettamente  economica,  ha sempre dato una

               lettura piuttosto disinvolta di tale disposizione, al fine di consentirne l’applicazione anche in

               contesti processuali in relazione ai quali, codice di rito alla mano, ciò non sarebbe risultato

               scontato.


            73   F.  MENDITTO,  Prime linee  guida per l’applicazione  del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in
               www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 aprile 2015, p. 22.
            74   A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7; nonché Corte
               di Cassazione, Ufficio del  Massimario,  Problematiche processuali riguardanti l’immediata  applicazione della “particolare
               tenuità del fatto”, cit., p. 3, che si mostra possibilista circa entrambe le soluzioni.
            75   Ancora, A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 6.

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