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E così è avvenuto rispetto alla richiesta di applicazione della pena e al giudizio davanti
alla Corte di cassazione . Non c’è allora motivo di ritenere che, ponendo in essere gli
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opportuni aggiustamenti volti a consentire l’interlocuzione di imputato e persona offesa sul
punto, l’interpretazione data fino a oggi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., da parte della
giurisprudenza, non debba d’ora in avanti proseguire anche con riferimento al
proscioglimento per tenuità del fatto . Tale soluzione desta tuttavia qualche perplessità,
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visto che, da un lato, il fatto che la causa di non punibilità non si presta a decisioni istantanee
perché il suo accertamento implica il preventivo accertamento del fatto di reato, nonché,
dall’altro lato, la circostanza, da non sottovalutare, che il mancato inserimento della clausola
di non punibilità riconducibile alla tenuità del fatto nell’ambito dell’art. 129, comma 1, c.p.p.
è stato deciso all’ultimo momento, in sede di passaggio dello schema di decreto legislativo al
testo definitivo . Rispetto poi all’opportunità di dichiarare il proscioglimento per tenuità del
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fatto in sede di procedimento per decreto e di giudizio immediato, condivisibili appaiono le
perplessità manifestate dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: “se riguardo al
primo procedimento, risulta dirimente il fatto che la sentenza, in tali casi, non può che essere pronunciata
fuori del contraddittorio, con riferimento al giudizio immediato, questa tipologia procedimentale non consente
al giudice, nemmeno in linea generale, la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., ma solo la possibilità
di emettere il decreto che dispone il giudizio o, in alternativa, di rigettare la richiesta ordinando la restituzione
degli atti al pubblico ministero ”. La questione sembra non esaurire la sua portata sul piano
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meramente definitorio, stante il massiccio intervento operato dal Governo sotto il profilo
dell’efficacia extrapenale del giudicato di particolare tenuità, senza peraltro prevedere una
esplicita possibilità di rinuncia alla declaratoria di non punibilità, in ragione delle gravi
conseguenze risarcitorie, cui è dedicato il paragrafo successivo. Come già in precedenza
emerso, il profilo della rinunciabilità della pronuncia liberatoria per particolare tenuità
dell’offesa è ricco di profili problematici, legati, soprattutto, all’ondivago atteggiamento del
legislatore. Si è visto, infatti, che solo in relazione al proscioglimento pre-dibattimentale è
stata prevista un’ipotesi di rinuncia vera e propria: nella fase delle indagini preliminari è stata
76 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della
“particolare tenuità del fatto”, cit., p. 4 ss.
77 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della
“particolare tenuità del fatto”, cit., pp. 9 ss. e 13.
78 L’art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di d.lgs. approvato il 1° dicembre 2014 («al comma 1 dell’art. 129, dopo le parole “non
è previsto dalla legge come reato” sono inserite le seguenti: “o che l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice
penale”») è stato soppresso nel passaggio al testo definitivo.
79 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare
tenuità del fatto”, cit., p. 14.
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