Page 155 - Quaderno 2017-12
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E così è avvenuto rispetto alla richiesta di applicazione della pena e al giudizio davanti

               alla Corte di cassazione . Non c’è allora  motivo di ritenere  che, ponendo in essere gli
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               opportuni aggiustamenti volti a consentire l’interlocuzione di imputato e persona offesa sul

               punto, l’interpretazione data fino a oggi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., da parte della

               giurisprudenza, non  debba d’ora in avanti  proseguire  anche  con riferimento al

               proscioglimento per  tenuità del fatto . Tale soluzione desta  tuttavia qualche perplessità,
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               visto che, da un lato, il fatto che la causa di non punibilità non si presta a decisioni istantanee

               perché il  suo accertamento implica il  preventivo accertamento del fatto di reato, nonché,

               dall’altro lato, la circostanza, da non sottovalutare, che il mancato inserimento della clausola

               di non punibilità riconducibile alla tenuità del fatto nell’ambito dell’art. 129, comma 1, c.p.p.
               è stato deciso all’ultimo momento, in sede di passaggio dello schema di decreto legislativo al

               testo definitivo . Rispetto poi all’opportunità di dichiarare il proscioglimento per tenuità del
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               fatto in sede di procedimento per decreto e di giudizio immediato, condivisibili appaiono le
               perplessità manifestate dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: “se riguardo al

               primo procedimento, risulta dirimente il fatto che la sentenza, in tali casi, non può che essere pronunciata

               fuori del contraddittorio, con riferimento al giudizio immediato, questa tipologia procedimentale non consente

               al giudice, nemmeno in linea generale, la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., ma solo la possibilità

               di emettere il decreto che dispone il giudizio o, in alternativa, di rigettare la richiesta ordinando la restituzione
               degli  atti al pubblico ministero ”. La questione sembra non esaurire la sua portata sul piano
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               meramente definitorio, stante il massiccio intervento operato dal Governo sotto il profilo

               dell’efficacia extrapenale del giudicato di particolare tenuità, senza peraltro prevedere una
               esplicita  possibilità di  rinuncia alla declaratoria di non punibilità, in ragione delle gravi

               conseguenze risarcitorie, cui è dedicato il paragrafo  successivo. Come  già in precedenza

               emerso, il profilo  della rinunciabilità  della pronuncia liberatoria per particolare  tenuità

               dell’offesa è ricco di profili problematici, legati, soprattutto, all’ondivago atteggiamento del

               legislatore. Si è visto, infatti, che solo in relazione al proscioglimento pre-dibattimentale è
               stata prevista un’ipotesi di rinuncia vera e propria: nella fase delle indagini preliminari è stata



            76   Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario,  Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della
               “particolare tenuità del fatto”, cit., p. 4 ss.
            77   Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario,  Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della
               “particolare tenuità del fatto”, cit., pp. 9 ss. e 13.
            78   L’art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di d.lgs. approvato il 1° dicembre 2014 («al comma 1 dell’art. 129, dopo le parole “non
               è previsto dalla legge come reato” sono inserite le seguenti: “o che l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice
               penale”») è stato soppresso nel passaggio al testo definitivo.
            79   Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare
               tenuità del fatto”, cit., p. 14.

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