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non è per il magistrato del pubblico ministero, per il quale sarebbe opportuno ancorare

               l’opposizione ad una solida motivazione, con conseguente sindacato da parte del giudice.




               4.    La sentenza nella pluralità dei giudizi


                     A  questo  punto,  non  possiamo  evitare di considerare  la  circostanza  che  l’ambito

               operativo del proscioglimento per tenuità del fatto vada ben oltre le fasi dell’archiviazione e

               del predibattimento; ciò risulta agevolmente desumibile dal fatto che, ai sensi dell’art. 651-bis

               c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità
               del fatto in seguito a dibattimento, o a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga

               la parte civile che  non abbia accettato il rito  abbreviato,  ha efficacia di giudicato quanto

               all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
               l’imputato lo  ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo  per le restituzioni e il

               risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che

               sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo civile». Contrariamente a quanto era stato

               ipotizzato nello schema di decreto delegato sottoposto dal Governo alle Camere per parere

               consultivo, in data 23 dicembre 2014, il testo entrato in vigore non ha emendato l’art. 129
               c.p.p., ma ha semplicemente integrato l’art. 469 c.p.p. Varcata la  soglia del processo, il

               canone  di esiguità  non opera  nelle forme della declaratoria immediata di non  punibilità,

               paralizzando lo svolgimento del processo. Il revirement “in corsa” sembra costituire l’esito di
               un’opportuna ponderazione della compatibilità dell’accertamento di tenuità con le forme

               dell’art. 129 c.p.p. Il profilo dell’immediata, seppur non fulminea, declaratoria  ex  art. 129

               c.p.p. mal si concilia, infatti, con la natura del provvedimento di cui all’art. 131-bis c.p. Infatti,

               come anticipato e come implicitamente emerge dalla struttura della norma, il concetto di
               tenuità si innesta su un quadro in cui, compatibilmente con lo sviluppo del procedimento, il

               fatto  risulta  sussistente,  illecito, non estinto, altrimenti punibile e non  scriminato.  Ne

               consegue che l’emergere degli indici richiamati dall’art. 131-bis c.p. non può avere l’effetto di

               bloccare lo sviluppo  del procedimento,  la cui prosecuzione, invece, potrebbe portare
               all’accertamento di una delle altre cause di proscioglimento immediato, soprattutto

               l’insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell’imputato, la sussistenza di una

               causa di giustificazione o l’assenza dell’elemento soggettivo, la “depenalizzazione” del fatto.





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