Page 151 - Quaderno 2017-12
P. 151
non è per il magistrato del pubblico ministero, per il quale sarebbe opportuno ancorare
l’opposizione ad una solida motivazione, con conseguente sindacato da parte del giudice.
4. La sentenza nella pluralità dei giudizi
A questo punto, non possiamo evitare di considerare la circostanza che l’ambito
operativo del proscioglimento per tenuità del fatto vada ben oltre le fasi dell’archiviazione e
del predibattimento; ciò risulta agevolmente desumibile dal fatto che, ai sensi dell’art. 651-bis
c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità
del fatto in seguito a dibattimento, o a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga
la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ha efficacia di giudicato quanto
all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che
sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo civile». Contrariamente a quanto era stato
ipotizzato nello schema di decreto delegato sottoposto dal Governo alle Camere per parere
consultivo, in data 23 dicembre 2014, il testo entrato in vigore non ha emendato l’art. 129
c.p.p., ma ha semplicemente integrato l’art. 469 c.p.p. Varcata la soglia del processo, il
canone di esiguità non opera nelle forme della declaratoria immediata di non punibilità,
paralizzando lo svolgimento del processo. Il revirement “in corsa” sembra costituire l’esito di
un’opportuna ponderazione della compatibilità dell’accertamento di tenuità con le forme
dell’art. 129 c.p.p. Il profilo dell’immediata, seppur non fulminea, declaratoria ex art. 129
c.p.p. mal si concilia, infatti, con la natura del provvedimento di cui all’art. 131-bis c.p. Infatti,
come anticipato e come implicitamente emerge dalla struttura della norma, il concetto di
tenuità si innesta su un quadro in cui, compatibilmente con lo sviluppo del procedimento, il
fatto risulta sussistente, illecito, non estinto, altrimenti punibile e non scriminato. Ne
consegue che l’emergere degli indici richiamati dall’art. 131-bis c.p. non può avere l’effetto di
bloccare lo sviluppo del procedimento, la cui prosecuzione, invece, potrebbe portare
all’accertamento di una delle altre cause di proscioglimento immediato, soprattutto
l’insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell’imputato, la sussistenza di una
causa di giustificazione o l’assenza dell’elemento soggettivo, la “depenalizzazione” del fatto.
149

